Sentenza del 16/02/2021 n. 3974 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Difesa impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2008 per immobili siti nello stabilimento militare di Spoleto adibiti ad alloggi di servizio. Il ricorrente sosteneva che tali immobili, essendo fabbricati realizzati all'interno di basi/impianti militari, dovessero beneficiare dell'esenzione ICI ex D.Lgs. n.504/1992, art.7, comma 1, lett. a), perché considerati infrastrutture militari destinate ai compiti istituzionali. Denunciava altresì vizi procedurali (mancata indicazione del motivo di gravame ai sensi dell'art.112 c.p.c.) e omesso esame della effettiva destinazione istituzionale degli alloggi (art.360 c.p.c. n.5).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui l'esenzione ICI prevista dall'art.7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.504/1992 opera solo per immobili dello Stato "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", cioè utilizzati in modo diretto e immediato per finalità istituzionali. Gli alloggi concessi in godimento ai militari e alle loro famiglie dietro pagamento di un canone costituiscono utilizzo a fini abitativi privati e quindi non rientrano nell'esenzione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo agli opifici sollevato tardivamente in appello. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (Euro 5.200,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione ICI opera solo per gli immobili posseduti dallo Stato destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; richiede destinazione diretta e immediata alla finalità istituzionale, non un utilizzo indiretto o la mera classificazione normativa dell'immobile.
Legge 10 maggio 1978, n. 497
Citata come disciplina storica sulle autorizzazioni e classificazioni degli alloggi di servizio, ma la Corte rileva che la qualificazione ex lege non è decisiva ai fini dell'esenzione fiscale prevista dal D.Lgs. 504/1992.
Decreto Legislativo 15 giugno 2010, n. 66
Richiamato tra le norme di riferimento; non modifica il principio che l'esenzione fiscale richiede destinazione esclusiva e immediata a fini istituzionali.
art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5; art. 112 c.p.c.
Art.360 utilizzo per censurare violazioni di norme e omesso esame di fatto; art.112 richiede che il motivo di gravame sia formulato con chiarezza in appello. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza su circostanza non dedotta in primo grado e ha respinto i motivi di merito.
Norma richiamata in materia di contributo unificato; la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo trattandosi di amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, secondo giurisprudenza citata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. nn. 6925/2011; 381/2006; 3268/2019; 26453/2017; 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010; 14094/2010; 20577/2005
Costante orientamento secondo cui le esenzioni tributarie vanno interpretate in modo restrittivo e l'esenzione per immobili statali richiede destinazione esclusiva, diretta e immediata a finalità istituzionali; l'affidamento in concessione per uso abitativo con canone esclude l'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per immobili posseduti dallo Stato ex art.7 D.Lgs. 504/1992 si applica solo se l'immobile è destinato esclusivamente, direttamente e immediatamente ai compiti istituzionali; qualsiasi utilizzo volto a soddisfare esigenze private (es. abitazione di militari e famiglie) esclude l'esenzione.
- La semplice qualificazione normativa o amministrativa dell'immobile come "infrastruttura militare" non è di per sé sufficiente a determinare l'esenzione fiscale se l'effettivo godimento è ceduto a terzi per uso privato e dietro corrispettivo.
- La percezione di un canone o l'esistenza di una concessione che attribuisce il godimento privato dell'immobile sono elementi probatori rilevanti per escludere la destinazione esclusiva a fini istituzionali, anche se il canone è qualificato come rimborso di spese.
- Le norme che introducono esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente; l'onere di provare l'effettiva destinazione istituzionale esclusiva grava sul possessore che invoca l'esenzione.
- In sede di gravame e di cassazione non sono ammissibili questioni nuove che non siano state previamente dedotte nel giudizio di merito, salvo rilevabilità d'ufficio; la diligenza processuale nella fase di primo grado è essenziale per preservare i motivi in sede di legittimità.
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