Sentenza del 16/02/2021 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le società avevano acquistato gas naturale con l'aliquota agevolata prevista per usi industriali/commerciali e una di esse (gestore/propietario del centro commerciale) ha fornito calore ai locatari del centro. L'Agenzia delle Dogane contestava che il gas ceduto come calore fosse destinato ad usi civili (per cui andava applicata la maggiore aliquota) e ha emesso avvisi di pagamento ai fornitori per la differenza di accisa e sanzioni al gestore del centro commerciale come autore mediato per omessa dichiarazione e omesso versamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che avevano accolta i ricorsi delle società: è stato riconosciuto che l'impiego del gas rientra negli usi industriali/commerciali (applicabile l'aliquota agevolata), ordinato il rimborso di quanto versato dalle ricorrenti (in primo grado) e condannata l'Agenzia al pagamento delle spese processuali (in appello liquidate in Euro 5.000 oltre accessori). Sono state inoltre rigettate le censure relative alla mancata presentazione di dichiarazioni ex D.M. 12.7.1977 e all'applicabilità delle sanzioni amministrative.
Norme richiamate
art. 26 T.U.A. (D.Lgs. 504/1995)
sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale... ceduti a terzi per usi civili
La Commissione ha interpretato l'art. 26 nel senso che l'aliquota agevolata per usi industriali/commerciali si applica al gas impiegato nel settore della distribuzione commerciale; la nozione di 'distribuzione commerciale' include attività funzionali/accessorie (es. fornitura di riscaldamento ai punti vendita) e pertanto non trasforma automaticamente l'uso in civile quando il gas serve il funzionamento di un centro commerciale
D.M. 12.7.1977, art. 4
obbligo del fornitore di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di trasmettere l'elenco degli utenti
La Commissione ha ritenuto che tale norma regolamentare sia venuta meno o non sia applicabile in modo vincolante dopo l'abrogazione del quadro normativo primario; il mancato adempimento formale non può di per sé escludere il diritto all'aliquota ridotta quando l'impiego oggettivo del prodotto sia compatibile con l'agevolazione
obblighi di compilazione delle dichiarazioni annuali di consumo
L'Agenzia ha invocato l'art. 50 per contestare omissioni dichiarative; la CTR ha però ritenuto che l'eventuale inadempimento formale non fosse decisivo rispetto all'accertamento dell'uso oggettivo del prodotto
sanzioni amministrative per omesso versamento
L'Agenzia ha applicato la sanzione amministrativa; la decisione di merito ha ritenuto insussistente, alla luce della qualificazione dell'uso e delle norme abrogate/incompatibili, la base per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel caso concreto
disciplinante l'autore mediato
Usata dall'Amministrazione per sanzionare il gestore del centro commerciale quale responsabile mediato; la CTR ha comunque escluso l'applicabilità delle sanzioni in ragione della qualificazione dell'uso e dell'infondatezza della pretesa tributaria
art. 40 T.U.A. (sanzioni penali)
sanzione penale per destinazione a usi soggetti ad imposta di prodotti esenti o agevolati
La difesa aveva richiamato la specialità della sanzione penale; il giudizio penale si era risolto con assoluzione (fatto non sussiste) e la CTR ha comunque ritenuto non applicabili le sanzioni amministrative richieste dall'Amministrazione
Direttiva 2003/96/CE e D.Lgs. 26/2007
attuazione della Direttiva CE 2003/96 in materia di imposizione dei prodotti energetici
La CTR ha richiamato la ratio comunitaria: gli Stati possono applicare aliquote differenziate in funzione dell'uso e la nozione di 'uso commerciale' deve essere interpretata in senso ampio per includere l'intera filiera e le attività accessorie
Sentenza Corte di Giustizia (C-418/14, Roz-Swit) e giurisprudenza
principio che la tassazione si basa sull'uso oggettivo del prodotto e che inadempimenti formali non possono, di per sé, alterare l'aliquota spettante
La CTR ha utilizzato il principio comunitario che l'imposizione deve seguire l'uso effettivo del prodotto, limitando la rilevanza di mere inadempienze formali
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota di accisa sul gas conta l'uso oggettivo del prodotto: se il gas serve attività di distribuzione commerciale (anche tramite servizi comuni del centro commerciale come riscaldamento ai punti vendita) va normalmente applicata l'aliquota per usi industriali/commerciali
- La nozione di 'distribuzione commerciale' è ampia e comprende attività accessorie e servizi funzionali (manutenzione, riscaldamento, illuminazione, ecc.) necessari alla commercializzazione: non è limitata alla sola vendita diretta
- Il mancato adempimento di prescrizioni formali o regolamentari (es. dichiarazioni ex D.M. 12.7.1977) non esclude automaticamente il diritto all'agevolazione se l'impiego oggettivo del prodotto soddisfa i presupposti normativi; la disciplina primaria del T.U.A. prevale sulle norme regolamentari abrogate o incompatibili
- In contenziosi tributari l'Amministrazione deve motivare e provare la propria pretesa: l'individuazione fattuale dell'uso del prodotto è centrale e può ribaltare contestazioni basate su mere classificazioni formali (codici Ateco, intestazioni di contatori)
- Prima di applicare sanzioni amministrative o penali valutare la specialità della norma sanzionatoria (es. sanzioni penali previste dal T.U.A.) e l'esistenza di giurisprudenza favorevole: incertezza normativa può essere motivo di esclusione o attenuazione delle sanzioni
- Documentazione consigliata per chi fornisce o gestisce forniture centralizzate: contratti/accordi di utilities, fatturazione dettagliata per locale/utente finale, visure/statuti che dimostrino l'attività commerciale, e certificazioni/corrispondenza che attestino l'impiego commerciale del calore/gas
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