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Sentenza

Sentenza del 16/02/2021 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cessione di diritto di edificare - Cessione di diritto di superficie - Non equivalenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha affermato il principio che la cessione del diritto di edificare non equivale necessariamente alla cessione del diritto di superficie; è rimessa al giudice di merito la valutazione della portata dell'accordo e la verifica, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 20, d.p.r. n. 131/1986), se emergano fatti che dimostrino la sostanziale costituzione di un diritto di superficie

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disputa sulla qualificazione giuridica di un atto di trasferimento: se la cessione del diritto di edificare equivalga automaticamente alla cessione del diritto di superficie di cui all'art. 952 c.c.; il giudice doveva valutare se, alla luce della sostanza dell'accordo, l'atto costituisse effettivamente un diritto reale di superficie o solo un trasferimento del potere edificatorio

Norme richiamate

  • art. 952 c.c.

    la norma sul diritto di superficie è stata richiamata per definire la disciplina del diritto reale; la Corte ha precisato che la mera cessione del potere edificatorio non è automaticamente riconducibile alla costituzione del diritto reale previsto dall'art. 952 c.c., se non emergono elementi fattuali e negoziali idonei a dimostrare tale volontà sostanziale

  • art. 20, d.p.r. n. 131/1986

    il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato richiamato come criterio di qualificazione dell'atto: il giudice deve verificare la sostanza giuridica dell'accordo e non limitarsi alla denominazione formale data dalle parti

Massime di principio

  • La cessione del diritto di edificare e la costituzione/cessione del diritto di superficie sono concetti distinti: non va automatica equiparazione tra i due istituti.
  • Il giudice di merito deve valutare la sostanza dell'accordo (contenuto negoziale, modalità di esercizio, durata, oneri, diritti reali attribuiti), non solo la forma o la denominazione usata dalle parti.
  • Se emergono elementi fattuali caratteristici del diritto di superficie (es. attribuzione di un diritto reale, durata predeterminata e autonomia rispetto alla proprietà del suolo, trascrizione/registrazione in termini coerenti), l'atto può essere qualificato come diritto di superficie nonostante la dizione usata dalle parti.
  • Per evitare incertezze occorre descrivere chiaramente nell'atto gli effetti voluti (diritto reale vs. semplice trasferimento di potere edificatorio), prevedere registrazioni e trascrizioni appropriate e indicare durata, oneri e vincoli.
  • In sede di contenzioso, il richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma permette di superare la mera apparenza negoziale; pertanto chi si assume il diritto reale deve fornire elementi probatori adeguati.

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