Sentenza del 16/02/2021 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cessione di diritto di edificare - Cessione di diritto di superficie - Non equivalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha affermato il principio che la cessione del diritto di edificare non equivale necessariamente alla cessione del diritto di superficie; è rimessa al giudice di merito la valutazione della portata dell'accordo e la verifica, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 20, d.p.r. n. 131/1986), se emergano fatti che dimostrino la sostanziale costituzione di un diritto di superficie
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sulla qualificazione giuridica di un atto di trasferimento: se la cessione del diritto di edificare equivalga automaticamente alla cessione del diritto di superficie di cui all'art. 952 c.c.; il giudice doveva valutare se, alla luce della sostanza dell'accordo, l'atto costituisse effettivamente un diritto reale di superficie o solo un trasferimento del potere edificatorio
Norme richiamate
art. 952 c.c.
la norma sul diritto di superficie è stata richiamata per definire la disciplina del diritto reale; la Corte ha precisato che la mera cessione del potere edificatorio non è automaticamente riconducibile alla costituzione del diritto reale previsto dall'art. 952 c.c., se non emergono elementi fattuali e negoziali idonei a dimostrare tale volontà sostanziale
art. 20, d.p.r. n. 131/1986
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato richiamato come criterio di qualificazione dell'atto: il giudice deve verificare la sostanza giuridica dell'accordo e non limitarsi alla denominazione formale data dalle parti
Massime di principio
- La cessione del diritto di edificare e la costituzione/cessione del diritto di superficie sono concetti distinti: non va automatica equiparazione tra i due istituti.
- Il giudice di merito deve valutare la sostanza dell'accordo (contenuto negoziale, modalità di esercizio, durata, oneri, diritti reali attribuiti), non solo la forma o la denominazione usata dalle parti.
- Se emergono elementi fattuali caratteristici del diritto di superficie (es. attribuzione di un diritto reale, durata predeterminata e autonomia rispetto alla proprietà del suolo, trascrizione/registrazione in termini coerenti), l'atto può essere qualificato come diritto di superficie nonostante la dizione usata dalle parti.
- Per evitare incertezze occorre descrivere chiaramente nell'atto gli effetti voluti (diritto reale vs. semplice trasferimento di potere edificatorio), prevedere registrazioni e trascrizioni appropriate e indicare durata, oneri e vincoli.
- In sede di contenzioso, il richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma permette di superare la mera apparenza negoziale; pertanto chi si assume il diritto reale deve fornire elementi probatori adeguati.
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