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Sentenza

Sentenza del 16/02/2021 n. 919 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo unificato tributario- Agevolazione per atti Codacons - Inesistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio, richiamando numerose decisioni della Corte di Cassazione, ha ritenuto infondato il ricorso: gli atti processuali del Codacons sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n.115/2002. Il richiamo dell'associazione all'art. 27‑bis dell'allegato B al d.P.R. 642/72 è stato considerato inconferente e non idoneo a esentare gli atti dal contributo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Codacons chiedeva di non essere assoggettato al contributo unificato per i propri atti processuali, invocando a sostegno un'agevolazione ricavabile dall'art. 27‑bis dell'allegato B al d.P.R. 642/1972. In sostanza il ricorrente sosteneva che i suoi atti dovessero beneficiare di un regime agevolato/esentativo rispetto all'imposizione del contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.115/2002, art. 10

    L'art. 10 disciplina l'assoggettamento al contributo unificato per l'iscrizione a ruolo degli atti processuali; il tribunale lo ha interpretato in senso pieno e applicabile agli atti promossi da associazioni come il Codacons, escludendo pertanto l'agevolazione invocata.

  • d.P.R. 642/1972, allegato B, art. 27‑bis

    Il riferimento a questa disposizione, evocato dal ricorrente per ottenere un'agevolazione, è stato ritenuto inconferente: il Collegio ha ritenuto che l'art. 27‑bis non operi quale esenzione o agevolazione applicabile agli atti processuali ai fini del contributo unificato, o comunque non disponga un'eccezione idonea a sovvertire l'applicazione dell'art.10 del d.P.R.115/2002.

Massime di principio

  • Le eccezioni al pagamento del contributo unificato devono derivare da disposizioni normative chiare ed espressamente riferite agli atti processuali: riferimenti generici a norme tributarie non sempre bastano a determinare esenzioni.
  • Per le associazioni private (anche di tutela dei consumatori) gli atti giudiziari sono generalmente soggetti al contributo unificato salvo che la legge preveda espressamente l'esenzione.
  • In contestazioni analoghe è fondamentale verificare la giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione tende ad applicare l'art.10 del d.P.R.115/2002 in modo estensivo rispetto all'assoggettamento al contributo unificato.
  • Se si ritiene viziata l'applicazione del contributo, la strategia praticabile è ottenere una pronuncia favorevole in grado di interpretare esplicitamente una norma come esentativa, oppure pagare e chiedere il rimborso ove sussistano fondati motivi giuridici e precedenti favorevoli.
  • Quando si invoca una norma agevolativa (es. art.27‑bis allegato B d.P.R. 642/72), è necessario dimostrare il collegamento diretto e la pertinenza della norma rispetto alla fattispecie dell'atto processuale; altrimenti il riferimento sarà probabilmente considerato inconferente.

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