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Sentenza

Sentenza del 16/02/2021 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Mancanza del contraddittorio - Estinzione del giudizio ex art. 43 del d.lgs. 546/92. Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ha disposto il rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale per la rinnovazione del giudizio ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 546/92. Inoltre è stato riconosciuto che sussiste l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 546/92 ove ricorra la situazione di mancato contraddittorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio di primo grado si è svolto in violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/92 per mancata costituzione del contraddittorio da parte della resistente. Tale assenza del contraddittorio ha determinato un vizio procedurale rilevante che ha reso invalida la decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 546/92

    imposizione dell'obbligo del contraddittorio: la mancata costituzione della parte resistente integra un vizio procedurale che può portare alla nullità del processo o ad altre conseguenze processuali; il giudice di primo grado non può decidere utilmente senza che l'altra parte sia stata validamente chiamata a partecipare.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/92

    prevede l'estinzione del giudizio nelle ipotesi tassative indicate dalla norma; nel contesto riferito il Collegio ha ritenuto sussistente l'estinzione del giudizio per la mancata instaurazione del contraddittorio, quale vizio irrimediabile della fase processuale.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/92

    consente il rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria per la rinnovazione del giudizio quando la sentenza di primo grado sia stata annullata per vizi procedurali, al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio e la ripetizione del dibattimento.

Massime di principio

  • La mancata costituzione della parte resistente e, più in generale, la violazione dell'obbligo di contraddittorio ex art. 31 è un vizio grave che può comportare la nullità della decisione di primo grado e l'estinzione del giudizio in presenza delle condizioni previste dalla legge.
  • Se si riscontra che un processo si è svolto senza che la controparte sia stata validamente chiamata o costituita, va tempestivamente eccepita la nullità per violazione del contraddittorio; il rimedio può essere l'annullamento della sentenza e la rinnovazione del giudizio.
  • Il rimedio pratico ordinariamente adottato consiste nel rinvio ad altra sezione per la rinnovazione del giudizio (art. 59), così da garantire un nuovo svolgimento del contraddittorio con imparzialità e regolarità procedurale.
  • Il contribuente che ottiene l'annullamento per mancato contraddittorio ottiene una tutela procedurale ma non una decisione di merito: la controversia va nuovamente decisa con la partecipazione regolare di entrambe le parti.
  • Le amministrazioni pubbliche devono curare con attenzione le notifiche e la costituzione in giudizio; la loro omissione può pregiudicare la validità del giudizio e comportare l'estinzione o la rinnovazione del processo a loro svantaggio.

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