Sentenza del 16/02/2021 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio contestava la deducibilità, ai fini IRES 2012 e 2013, di costi contabilizzati dalla R. R. spa utilizzati per ripianare le perdite della partecipata T. p. srl (partecipazione 50%), nonché la deducibilità di interessi passivi inclusi quelli su obbligazioni. In particolare l'Amministrazione ritenne applicabile l'art. 94, comma 6 TUIR e quindi l'indeducibilità immediata dei versamenti a copertura di perdite (cd. "sottozero"). Il contribuente sosteneva invece che tali versamenti dovessero qualificarsi come spese di esercizio concorrenti alla formazione del reddito (art. 83 TUIR) e quindi essere dedotte immediatamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla R. R. spa. Il giudice d'appello ha ritenuto che, dopo la riforma del 2004, l'art. 94 comma 6 TUIR non prevede più la deduzione immediata dei versamenti a copertura di perdite ("sottozero"); tali versamenti devono invece aggiungersi al costo fiscale dei titoli/quote e rilevare fiscalmente in sede di realizzo (minore plusvalenza o maggiore minusvalenza). La CTR ha inoltre compensato le spese processuali.
Norme richiamate
"l'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'art. 85, comma 1, lett. C, in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni"
La norma viene interpretata dalla CTR come norma che esclude la deduzione immediata dei versamenti a copertura di perdite, disponendo invece la capitalizzazione fiscale del versamento nel costo delle partecipazioni, con effetto fiscale al realizzo.
art. 61, comma 5 DPR 917/86 (previgente disciplina)
"è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura"
La disposizione previgente prevedeva esplicitamente la deducibilità immediata del "sottozero"; la sua eliminazione con la riforma del 2004 è stata considerata significativa e idonea a modificarne l'effetto fiscale.
Risposta n. 90/E dell'Agenzia delle Entrate (2005)
L'Agenzia ha chiarito la coerenza della soppressione del riferimento al "sottozero" in ragione dei principi della riforma, sostenendo che la deduzione immediata non è più compatibile con il nuovo sistema e che la copertura delle perdite deve riflettersi sul costo fiscale della partecipazione.
Circolare 7/E dell'Agenzia delle Entrate (2003)
Con riferimento alla disciplina previgente, la circolare era favorevole a riconoscere la deducibilità immediata dei conferimenti a copertura di perdite; tale orientamento però è stato superato dalla riforma e dai chiarimenti successivi.
Ordinanza Cassazione n. 34709/2019
Giurisprudenza citata come esempio di orientamento che, con la precedente disciplina, poteva riconoscere la deducibilità del "sottozero"; tuttavia la CTR ritiene che la riforma del 2004 abbia mutato il quadro normativo rendendo tale orientamento non determinante per il caso attuale.
Ordinanza n. 3012/2019
Richiamata come pronuncia giurisprudenziale che non contraddice, e può indirettamente avallare, l'interpretazione secondo cui la deduzione immediata non è più prevista nel nuovo sistema.
Massime di principio
- Dopo la riforma normativa del 2004 l'apporto dei soci per coprire perdite della partecipata ("sottozero") non è in linea di principio deducibile immediatamente: tali apporto vanno sommati al costo fiscale delle partecipazioni e rilevano fiscalmente alla cessione (minore plusvalenza o maggiore minusvalenza).
- La soppressione del precedente inciso normativo che consentiva la deduzione immediata è stata interpretata come voluta dal legislatore per evitare la doppia deduzione e per ricondurre l'effetto fiscale alla determinazione della plus/minusvalenza in sede di realizzo.
- Nei contenziosi, l'Amministrazione e i giudici di merito possono fare riferimento ai chiarimenti dell'Agenzia (es. ris. 90/E/2005) e alla logica antiduplessazione per sostenere la non deducibilità immediata; il contribuente deve fornire prove molto solide che l'operazione abbia avuto natura di costo di esercizio che ha effettivamente incrementato il reddito imponibile.
- In presenza di situazioni analoghe conviene qualificare e documentare chiaramente la natura dell'operazione (apporto in conto capitale vs spesa corrente), valutare l'impatto fiscale in termini di costo fiscale delle partecipazioni e considerare la tempistica (possibile recupero fiscale al realizzo della partecipazione).
- Per operazioni rilevanti è prudente valutare soluzioni alternative o cercare chiarimenti preventivi (interpelli) quando l'operazione possa avere rilevanti effetti fiscali o quando vi siano ragioni oggettive per sostenere la natura deducibile immediata.
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