Cassazione Penale, Ordinanza n. 23235/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. L'unico motivo denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 99, comma 2, 132 e 133 c.p., contestando la ritenuta recidiva e l'entità dell'aumento di pena applicato; il ricorrente sosteneva implicitamente anche l'illegittimità del diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproponeva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse risposto alle censure con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità: in particolare, ha valorizzato i due precedenti specifici dell'imputato, entrambi rilevanti ai fini della recidiva infraquinquennale, oltre a plurimi precedenti per reati contro il patrimonio. Su tale base ha ritenuto correttamente esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e adeguatamente giustificato, ai sensi dell'art. 133 c.p., sia il trattamento sanzionatorio complessivo sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del giudizio di legittimità.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ritenuta recidiva e il relativo aumento di pena.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena.
La Corte richiama i criteri di cui a questa norma per ritenere congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
Esclusa nel caso concreto in ragione dei precedenti specifici e della pluralità dei precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già prospettate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziarne reali vizi logici o giuridici.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultino precedenti specifici e una significativa capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali, specie se il quadro complessivo depone per abitualità della condotta.
- La ritenuta recidiva, quando sorretta da precedenti irrevocabili rilevanti nel quinquennio e da un quadro di precedenti penali plurimi, può giustificare un aumento della pena fino al limite massimo previsto, purché il giudice dia conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su precedenti penali plurimi e sulla gravità della condotta, con motivazione che evidenzi l'apprezzamento complessivo dei criteri legali di commisurazione della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →