Cassazione Civile, Sentenza n. 37167/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di rettifica del valore edificatorio del suolo fondandosi sulla perizia giurata prodotta dal contribuente ai fini delle agevolazioni ex art. 7 L. n. 448/2001; l'Agenzia sosteneva la legittimità della rettifica poiché il prezzo di compravendita risultava inferiore al valore della perizia, contestando la interpretazione dell'artt. 81 e 82 (oggi 67 e 68) del d.P.R. n. 917/1986 relativa alla determinazione delle plusvalenze e al potere di rettifica dell'Ufficio
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere perché la resistente (Rosella Farrone) aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 (convertito con modificazioni nella L. n. 136/2018), producendo copia della domanda e la prova del versamento della prima rata, e non risultando notificato alcun diniego entro il termine previsto (31 luglio 2020). Conseguenza processuale: estinzione del processo; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate (come indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata). La Corte non si è pronunciata sul merito della questione fiscale sottostante.
Norme richiamate
La perizia giurata acquisita dal contribuente ai sensi dell'art. 7 è stata ritenuta, in sede di merito, come valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi per la determinazione delle plusvalenze da cessione di suolo edificabile
artt. 81 e 82 d.P.R. n. 917/1986 (oggi artt. 67 e 68)
Si tratta delle norme che disciplinano la determinazione delle plusvalenze immobiliari ai fini IRPEF; la questione sottesa era se l'Ufficio potesse rettificare il valore autonomamente dichiarato/accertato dal contribuente o se la perizia giurata imposta dalla legge costituisse parametro vincolante/minimo di riferimento
art. 6, d.l. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018), commi 10, 12 e 13
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposkioni de/presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdkionale innamzi al quale pende la controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"; "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni ..."; "In mancarka di istarka di trattckione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie (c.d. "pace fiscale"); prevedendo la sospensione del processo su istanza del contribuente e la possibilità di estinzione del giudizio se il procedimento di definizione è instaurato e non viene negato nei termini previsti. Nel caso concreto l'adesione e il pagamento della prima rata, senza diniego notificato nei termini, hanno determinato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere
Massime di principio
- La presentazione di una perizia giurata resa ai fini delle agevolazioni previste dall'art. 7 L. n. 448/2001 può costituire, secondo la giurisprudenza di merito, un valore normale minimo di riferimento per la determinazione delle plusvalenze; in tali casi l'Ufficio incontra limiti nel ricalcolare unilateralmente il valore senza adeguata motivazione
- Il potere dell'Agenzia di rettificare valori dichiarati non è automatico: occorre valutare la portata probatoria della perizia giurata e la sussistenza di elementi che giustifichino una diversa determinazione
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 (pace fiscale), deposita la domanda e paga la prima rata nei termini, il processo può essere sospeso e quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere se non viene notificato diniego entro i termini previsti; l'estinzione non comporta decisione sul merito
- In presenza di estinzione per adesione alla definizione agevolata le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non vengono rimborsate dal giudice che dichiara l'estinzione
- L'estinzione per adesione non produce precedenti vincolanti sul piano sostanziale: questioni di merito (es. legittimità della rettifica dell'Ufficio rispetto alla perizia giurata) rimangono non decise e possono ricomparire in altre controversie
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