Cassazione Civile, Sentenza n. 37168/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento fiscale (IRES, IVA, IRAP) relativo all'esercizio 2007 per maggiori ricavi dichiarati dall'Amministrazione pari a Euro 147.253,00. L'Agenzia ha adottato un accertamento induttivo ritenendo l'antieconomicità della gestione e gravi incongruenze contabili (tra cui persistente credito IVA, giacenze di magazzino non coerenti con vendite e discrepanze tra acquisti intracomunitari dichiarati dalla società e quanto risultante dalle dichiarazioni dei fornitori comunitari). La società ha impugnato l'atto denunciando, tra l'altro, omissione del contraddittorio preventivo, uso improprio degli studi di settore, erronea affermazione di acquisti comunitari non contabilizzati, mancato esame delle scritture contabili, e motivazione insufficiente dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Semplice Srl e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Motivazioni principali: la Ctr ha esplicitato le "anomalie" giustificative dell'accertamento induttivo (insufficiente redditività anche in anni vicini, consistente credito IVA per tutto l'anno, differenze rispetto alle dichiarazioni dei fornitori comunitari sugli acquisti intracomunitari, indice di rotazione magazzino anomalo); diversi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per essere stati sollevati per la prima volta in Cassazione o per errata formulazione dell'impugnazione; la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non invalida l'accertamento quando esso non si fonda esclusivamente sugli studi di settore ma anche su altri elementi (irregolarità contabili, antieconomicità gestionale). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e liquidazione in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; ulteriore contributo unificato da versare secondo DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
La Corte ha valutato i motivi in base alle disposizioni sull'ammissibilità dei motivi di cassazione e ha osservato che la formulazione dell'art. 360, n.5 non era più applicabile alla fattispecie per motivi di evoluzione giurisprudenziale; inoltre molti profili sono stati ritenuti inammissibili per essere stati proposti per la prima volta in Cassazione.
art. 132, quarto comma, cod. proc. civ.
Contestazione della motivazione apparente della sentenza d'appello: la Corte ha ritenuto che la Ctr abbia invece adeguatamente indicato gli "elementi anomali" che giustificano l'accertamento induttivo, adempiendo all'obbligo di motivazione.
art. 115, cod. proc. civ.
Lamentata omissione di acquisizione/esame di documenti contabili: la Corte ha ritenuto che la Ctr abbia valutato gli elementi probatori rilevanti (in particolare la discrepanza con le dichiarazioni dei fornitori comunitari) e che la censura non cogliesse la ratio decidendi, risultando inammissibile o infondata.
artt. 2425-bis, 2425, n.6, 2426, comma 4, n.10 e art. 2099 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per difendere la liceità di alcune scritture contabili (es. valutazione scorte, imputazione costi, ripartizione utili): la Corte ha osservato che la liceità civilistica di una condotta non esclude la possibilità che la stessa evidenzi un'antieconomicità fiscale suscettibile di giustificare l'accertamento tributario; i profili civilistici non bastano a impugnare l'accertamento fiscale se non rilevati e discussi in precedenti gradi di giudizio.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e art. 54, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633/1972
Norme relative ai poteri di verifica e agli obblighi IVA: la ricorrente ha invocato l'omessa verifica contabile; la Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse giustificato dalla complessiva discrepanza emersa (in particolare rispetto alle comunicazioni dei fornitori comunitari).
art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998
nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell'art. 10 della I. n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l'accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali.
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste quando l'accertamento si fonda esclusivamente sugli studi di settore; nel caso di specie l'accertamento poggiava altresì su irregolarità contabili e antieconomicità gestionale, per cui l'omissione del contraddittorio non determina la nullità dell'atto.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per l'obbligo del pagamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente.
Cass. sez. V, 5.12.2019, n. 31814 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di riferimento sul tema del contraddittorio preventivo e sulla possibilità di fondare l'accertamento anche su elementi diversi dagli studi di settore; la Corte ha richiamato tale orientamento a sostegno della decisione.
Massime di principio
- Un accertamento induttivo può essere legittimo se il giudice indica chiaramente le "anomalie" economico-contabili (es.: scarsa redditività, persistente credito IVA, discrepanze con dichiarazioni di terzi, indice di rotazione magazzino anomalo) che giustificano la ricostruzione induttiva.
- La validità civile di una condotta (es.: ripartizione utili, valutazione rimanenze) non esclude che la stessa possa costituire elemento sintomatico di antieconomicità fiscale e giustificare l'accertamento tributario.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 10 L.146/1998 sussiste principalmente quando l'accertamento si fonda esclusivamente sugli studi di settore; se l'accertamento poggia anche su altri riscontri (irregolarità contabili, discrepanze con dati di fornitori), l'omesso contraddittorio non necessariamente determina la nullità dell'atto.
- In Cassazione non sono ammessi motivi sollevati per la prima volta: questioni nuove o non tempestivamente dedotte nei gradi di merito possono essere dichiarate inammissibili.
- Per contestare efficacemente un accertamento occorre puntare a documentare specificamente quali fatti decisivi per il giudizio siano stati omessi o non esaminati dal giudice, e produrre le prove già nei gradi di merito.
- Discrepanze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risulta da fonti terze (es. dichiarazioni dei fornitori comunitari) costituiscono elemento probatorio rilevante e possono da sole giustificare rettifiche induttive.
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