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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37144/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'università impugna la sentenza della CTR che ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate per la mancata richiesta di registrazione del decreto di esproprio n. 4148/09, con irrogazione di sanzioni per euro 138.706,00 e liquidazione delle imposte ipotecaria e di registro in via proporzionale. Il ricorso per cassazione deduce: (i) omesso esame di fatto decisivo (l'Università sostiene di aver effettivamente prodotto la regolare richiesta di registrazione, poi rifiutata dall'Agenzia che contestava solo la misura delle imposte); (ii) omessa pronuncia su aspetti dell'appello incidentale, in particolare sulla carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione; (iii) omissione di decisione circa l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 7 (Università assimilata allo Stato/enti territoriali); (iv) motivazione apparente e apodittica della CTR nell'escludere le censure dell'Università.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi, il secondo e il quarto motivo di ricorso e ha respinto il terzo. Ha ritenuto che la CTR abbia omesso di valutare la documentazione prodotta dall'Università (in particolare le note del 14.04.2009 e del 19.04.2010) che potevano dimostrare l'avvenuta presentazione della richiesta di registrazione e, comunque, non erano coerentemente esaminate. Ha anche censurato l'omessa decisione su punti decisivi dell'appello incidentale e la motivazione apodittica della sentenza impugnata, che non ha indicato il percorso probatorio e logico seguito. Quanto alla pretesa agevolazione fiscale (art.1 comma 7), la Corte ha ritenuto infondato il motivo: le Università, dopo la L. 9 maggio 1989 n.168, sono enti pubblici autonomi e non organi dello Stato, per cui non sono assoggettate al regime fiscale previsto per lo Stato. La sentenza impugnata è cassata e il procedimento è rinviato per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, con disposizione sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposte di registro)

    parte I, tariffa, art. 1, comma 5

    La Corte richiama la normativa tariffaria per distinguere il regime fiscale applicabile ai trasferimenti in favore dello Stato (imposta di registro in misura fissa, esenzione ipotecaria e catastale) e ne esclude l'automatica estensione alle Università, atteso il loro status di enti pubblici autonomi.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    art. 1, comma 2; art. 10, comma 3

    Richiamato in combinato disposto con il DPR 131/1986 per delimitare il regime fiscale applicabile allo Stato e agli enti pubblici, confermando che le agevolazioni per lo Stato non si estendono alle Università autonome.

  • Legge 9 maggio 1989, n. 168

    La Corte usa questa norma per affermare che le Università hanno personalità giuridica e ampia autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, caratterizzandole come enti pubblici autonomi e non come organi dello Stato; ciò è centrale per escludere l'assimilazione fiscale allo Stato.

  • TUIR (richiamato in motivazione)

    art. 1, comma 7 (eccezione dedotta dall'Università)

    L'Università aveva invocato l'assimilazione prevista dalla norma; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale assimilazione non fosse applicabile alle Università statali dopo la riforma del 1989.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.; art. 112 c.p.c.

    Art. 360 nn. 4 e 5: fondamento per la cassazione per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo. Art. 112: obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni sollevate (compreso l'appello incidentale). La Corte ha ritenuto sussistenti i vizi denunciati ai sensi di tali norme.

  • Costituzione Italiana

    Richiamata la soglia minima di motivazione richiesta ai giudici: la decisione deve indicare gli elementi e il percorso logico-giuridico che giustifichino la decisione; la CTR è stata censurata per motivazione apparente o insufficiente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. SS.UU. n. 10700/2006; Cass. n. 9495/2010; n. 8824/2012; n.25524/2019

    La Corte si è richiamata a precedenti che hanno qualificato le Università come enti pubblici autonomi (non organi dello Stato) e a precedenti sul potere della Corte di legittimità di esaminare error in procedendo e vizi di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Se il contribuente produce in giudizio documentazione dalla quale emerge l'avvenuta presentazione di atti o istanze rilevanti, il giudice d'appello deve esaminarla esplicitamente e motivare perché la ritenga insufficiente o irrilevante; l'omessa valutazione può integrare motivo utile per cassazione.
  • La Corte di Cassazione può censurare e cassare una decisione per omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c.) quando il punto omesso è indispensabile alla decisione, anche accedendo direttamente agli atti processuali per verificare l'errore in procedendo.
  • La motivazione di una sentenza d'appello deve indicare il percorso logico-probatorio seguito: affermazioni apodittiche che non esaminano gli elementi di prova espongono a censura per motivazione apparente ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Le Università statali, dopo la L. n.168/1989, sono considerate enti pubblici autonomi e non organi dello Stato; pertanto le agevolazioni fiscali riservate allo Stato non si estendono automaticamente alle Università, salvo norma espressa che disponga diversamente.
  • L'accoglimento di un motivo principale non esclude l'obbligo del giudice di decidere separatamente e motivatamente sui motivi incidentali o sulle questioni accessorie sollevate dalle parti.

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