Cassazione Civile, Sentenza n. 37145/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'autorità fiscale francese, iscriveva a ruolo somme per imposte a carico di Nicoletta Asnaghi e il concessionario Equitalia notificava una cartella di pagamento. La contribuente impugnava la cartella; la CTP di Milano le dava ragione ritenendo che non fosse dimostrato che l'autorità francese avesse eseguito gli adempimenti prescritti dall'art. 5 del D.lgs. 69/2003 (domanda di assistenza contenente le specifiche dichiarazioni e la prova dell'azione esecutiva nello Stato richiedente) e che mancasse il titolo esecutivo francese abilitante l'iscrizione a ruolo. La CTR lombarda respingeva l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo principalmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano (argomentando che l'accertamento sulla sussistenza della domanda di assistenza, delle dichiarazioni e della documentazione ex art.5 attiene allo Stato estero) e la violazione degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 69/2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le censure sul difetto di giurisdizione: mentre le questioni relative al merito dell'obbligazione tributaria sorgono davanti all'organo competente dello Stato estero, le contestazioni relative alla regolarità formale della procedura di recupero svolta in Italia (in particolare la verifica della presenza, nella richiesta di assistenza, delle dichiarazioni e documenti previsti dall'art.5 D.lgs. 69/2003) rientrano nella giurisdizione del giudice italiano (Commissioni tributarie). La Corte ha inoltre condiviso la valutazione della CTR secondo cui nella richiesta inviata non risultavano le dichiarazioni e le attestazioni previste dall'art.5 (es. dichiarazione che il credito e il titolo non sono contestati nello Stato richiedente, prova dell'avvio ed esito della procedura di recupero nello Stato estero), sicché l'esecuzione italiana non poteva proseguire. Conseguentemente il ricorso è respinto e resta confermata la pronuncia favorevole alla contribuente; niente spese per difetto di difesa delle intimatate.
Norme richiamate
D.lgs. 9 aprile 2003, n. 69 (attuazione direttiva 2001/44/CE)
L'art.5 richiede che la domanda di assistenza contenga specifiche indicazioni e dichiarazioni (identificazione del debitore, autorità richiedente, titolo esecutivo, natura e ammontare del credito, data di notificazione, indicazione del periodo di recupero, dichiarazione sullo stato di contestazione, prova che la procedura di recupero è stata avviata e non ha consentito il pagamento integrale). L'art.6 dispone che il soggetto che intende contestare il credito o il titolo debba adire l'organo competente nello Stato richiedente e che, notificata l'impugnazione, il Ministero sospende la procedura italiana; la Corte ha interpretato che l'esame della regolarità formale della richiesta di assistenza e degli adempimenti richiesti dall'art.5 rientra nella giurisdizione italiana.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
citato nel testo dell'art.5 del D.lgs. 69/2003
I titoli esecutivi ricevuti ai sensi dell'art.5 sono equiparati ai ruoli previsti dal DPR 602/1973 e le disposizioni di tale decreto, nella misura compatibile, si applicano al recupero in Italia.
Direttiva 2001/44/CE del Consiglio (recepita)
richiamata nell'introduzione al D.lgs. 69/2003
Fissa il quadro di mutua assistenza per il recupero dei crediti tra Stati membri; il legislatore nazionale ne ha recepito i principi come base per le regole procedurali (obbligo di informazioni e dichiarazioni nella richiesta di assistenza).
Direttiva 76/308/CEE (art.7, par.2)
Stabilisce che l'autorità richiedente può chiedere il recupero solo se il credito/titolo non sono contestati nello Stato richiedente e se sono state avviate misure di recupero senza esito; la Corte ne trae conferma sull'obbligatorietà delle attestazioni nella richiesta.
D.M. 22 luglio 2005, n. 179 (disposizioni attuative)
Ha fornito disposizioni attuative del D.lgs. 69/2003, collocando modalità operative per l'esecuzione delle richieste di assistenza; rafforza l'esigenza di contenuti formali nella domanda di recupero.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato nel giurisprudenza)
"art.2" citato in dottrina/giurisprudenza
Riferimento alla giurisdizione tributaria sugli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella: la giurisprudenza distingue tra atti dell'esecuzione italiana (giudice italiano) e accertamento del credito estero (giudice dello Stato estero).
Art. 360 c.p.c. (motivazioni di ricorso per cassazione)
"comma 1 n.1"; "comma 1 n.3"
Gli errori dedotti dall'Agenzia (difetto di giurisdizione, violazione di norme) sono stati esaminati e ritenuti infondati dalla Corte, che ha valorizzato la giurisdizione italiana sulle questioni formali della procedura di recupero.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U. n.760/2006; Cass. n.19283/2014; Cass. 8931/2018
La giurisprudenza consolidata distingue chiaramente tra: a) materie relative al merito e all'esistenza del credito tributario (di competenza dello Stato in cui è sorto il credito) e b) contestazioni sulla procedura di riscossione svolta in Italia (di competenza del giudice italiano). Inoltre, la richiesta di assistenza deve attestare data di esigibilità, mancato recupero nello Stato emittente e stato di contestazione, altrimenti l'Amministrazione italiana non può legittimamente procedere.
Massime di principio
- Se una richiesta di assistenza per recupero crediti da uno Stato membro non contiene le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art.5 del D.lgs. 69/2003, l'azione di recupero in Italia può essere impugnata con successo davanti alla Commissione tributaria italiana per irregolarità formali della procedura.
- Le contestazioni sul merito dell'esistenza, importo o prescrizione del credito tributario sorto nello Stato estero devono essere proposte davanti all'organo giurisdizionale dello Stato che ha emesso il titolo; il giudice italiano non decide sul merito del credito estero.
- La giurisdizione italiana opera per verificare la regolarità formale della procedura di assistenza e i requisiti della domanda di recupero (es. dichiarazione che il credito non è contestato o che la procedura nello Stato richiedente è stata avviata e non ha avuto esito), non per riemettere valutazioni di merito sul tributo estero.
- L'Amministrazione italiana può procedere all'esecuzione se la richiesta estera contiene le attestazioni richieste (data di esigibilità, dichiarazione sullo stato di contestazione e prova del mancato recupero nello Stato richiedente); in assenza di tali elementi la procedura può essere sospesa o annullata.
- Il contribuente italiano che contesta la cartella derivante da una richiesta di assistenza europea dovrebbe verificare se la domanda estera contiene tutti i requisiti formali di cui all'art.5 D.lgs. 69/2003 e, in caso di carenze, proporre impugnazione davanti alla Commissione tributaria italiana; se invece intende contestare il merito del tributo, deve agire nello Stato estero competente.
- Le amministrazioni richiedenti devono fornire nella domanda di assistenza informazioni chiare e documentate (identificazione del debitore, titolo esecutivo, prova delle misure adottate e del loro esito) per evitare il rigetto o l'impugnazione della procedura di recupero in Italia.
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