Cassazione Penale, Sentenza n. 41795/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (giudizio di rinvio) che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il capo a) per difetto di querela e aveva confermato la responsabilità del ricorrente per gli altri reati contestati. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente: contesta la ricostruzione spazio-temporale che avrebbe provato la sua presenza nella Fiat Panda sin dall'uscita dalla masseria del Sassi (sottolineando la distanza di circa 13 km e un intervallo di 25-30 minuti) e contesta l'esclusione, da parte della Corte territoriale, dell'alternativa difensiva (alibi) circa la sua presenza nella Panda per motivi legati alla ricerca di bestiame smarrito e all'attività di mungitura notturna. Denuncia inoltre violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per presunta mancata conformità alla sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, fosse legittimata a riesaminare compiutamente il materiale probatorio e a motivare diversamente rispetto ai punti censurati nella sentenza rescindente, purché rispondesse puntualmente alle censure indicate. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze che in realtà miravano a una rivalutazione di fatto (tempi di percorrenza, plausibilità dell'alibi, valenza della denuncia di smarrimento e dell'assunzione nell'azienda paterna). Ha dato rilievo agli elementi indiziari considerati convergenti dalla Corte di appello: coincidenza della BMW ripresa sul luogo del tentato furto con quella rinvenuta nella masseria, presenza dello Zingaro nella Panda al momento del controllo, luci viste nella masseria e spente all'accensione della Panda, abiti sporchi di terra trovati nell'abitazione dello Zingaro, e attrezzatura per furti rinvenuta nella BMW. La violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato rispetto ai punti indicati dalla sentenza rescindente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha valorizzato la partecipazione collettiva ai fatti contestati.
Norma sul furto; enunciazione della fattispecie di riferimento al tentativo di furto al bancomat.
Richiamate le aggravanti previste dal codice penale per il reato di furto, rilevanti nella contestazione e nella determinazione della responsabilità.
art. 61 c.p. (n. 2, 2 e 4, comma 2, lett. a) L. n. 895/67)
Richiamate circostanze aggravanti e disposizioni speciali applicabili alla fattispecie (normativa collegata ai reati contro il patrimonio e a talune aggravanti), utilizzate nella determinazione della pena.
Norma sul ricettazione; richiamata quale capo di imputazione connesso agli oggetti e mezzi (veicolo rubato) utilizzati per il reato.
Norma relativa a danneggiamento di strumenti di pagamento o simili (richiamata in quanto parte della contestazione al tentativo di furto al bancomat).
Richiamato dalla difesa come obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente; la Corte di cassazione ha ritenuto che non vi fosse violazione poiché il giudice di rinvio può riesaminare il materiale probatorio e motivare diversamente, entro i limiti del giudicato interno.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 5517/2023 e Sez. 2, n. 37407/2020)
Principi richiamati: nel giudizio di rinvio per vizio di motivazione il giudice ha pieni poteri di cognizione e può riconsiderare il compendio probatorio, motivando specificamente rispetto ai punti indicati nella sentenza rescindente; è legittimo pervenire a soluzioni diverse purché la motivazione risponda ai rilievi di cassazione.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione può riesaminare compiutamente le prove e motivare diversamente; non è vincolato a ripetere pedissequamente le argomentazioni della sentenza rescindente, salvo il limite del giudicato interno.
- I motivi di ricorso che si risolvono in una richiesta di mera rivalutazione del fatto e della prova sono inammissibili in Cassazione: la Corte non è sede per rinnovate valutazioni di merito.
- Nelle valutazioni indiziarie assume rilievo la convergenza di elementi diversi (coincidenza di veicoli, presenza sul luogo o nei pressi, reperti domiciliari come abiti sporchi, strumenti riconducibili al reato, tempistica compatibile) per formare un giudizio di responsabilità.
- Un alibi formulato tardivamente perde efficacia probatoria se non supportato da riscontri concreti; la valutazione della attendibilità dell'alibi tiene conto del tempo in cui è stato esposto, della sua coerenza con elementi oggettivi e delle circostanze che potevano giustificare un silenzio iniziale.
- La violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente (art. 627 c.p.p.) non è configurabile quando il giudice di rinvio motiva adeguatamente sui punti contestati e utilizza pienamente i mezzi istruttori a sua disposizione.
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