Cassazione Civile, Ordinanza n. 11055/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia delle esposizioni debitorie di una società di cui era socio e amministratore, in particolare a garanzia di un mutuo fondiario non restituito nei termini. Il garante proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, che la garanzia non fosse riferibile al mutuo fondiario indicato in giudizio ma a un diverso finanziamento, e che una successiva lettera della banca avesse comunque attestato l’estinzione del rapporto e lo svincolo del garante. La corte d’appello rigettava l’impugnazione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1324 e 1236 c.c., sostenendo che la lettera del 1° giugno 2021 avesse valore di remissione/estinzione della garanzia e non fosse stata correttamente valorizzata; 2) violazione degli artt. 1937, 1939 e 1418 c.c., deducendo che la fideiussione non fosse stata prestata a garanzia del mutuo fondiario del 10 settembre 2012, bensì di altro rapporto; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c., censurando la condanna per პასუხისმგabilità aggravata e sostenendo che fosse sproporzionata e sostanzialmente punitiva. La banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendoli mirati in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione della volontà delle parti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può essere automatica per il solo esito sfavorevole della lite, ma richiede un accertamento specifico di mala fede o colpa grave, sorretto da elementi concreti e puntualmente motivato. Poiché tale accertamento mancava, la Corte ha cassato sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha espunto la condanna al pagamento di euro 9.300 per responsabilità aggravata. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale indicato per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della lettera bancaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione della dichiarazione della banca, senza che la Corte entrasse nel merito per inammissibilità della doglianza.
Invocato per sostenere che la lettera integrasse remissione del debito/estinzione della garanzia, ma il motivo è stato giudicato inammissibile come richiesta di rivalutazione del documento.
La Corte rileva che la censura era costruita sulla pretesa mancanza di una manifestazione espressa e inequivoca della volontà di prestare fideiussione per quel mutuo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché volta a ottenere una diversa ricostruzione della volontà negoziale.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’estensione della garanzia al rapporto principale, ma senza accoglimento per la stessa ragione di inammissibilità del motivo.
Richiamato insieme alle norme sulla fideiussione per sostenere la nullità o inefficacia della garanzia rispetto al mutuo dedotto, ma senza esame nel merito per inammissibilità.
La responsabilità aggravata non è conseguenza automatica della soccombenza; richiede un accertamento specifico di mala fede o colpa grave, desumibile da elementi concreti e motivati. La sola infondatezza della domanda o l’esito sfavorevole non bastano.
La Corte, avendo annullato solo la statuizione accessoria e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando la condanna senza rinvio.
art. 111 Cost.
Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o dei canoni ermeneutici, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti e della volontà negoziale già apprezzati dal giudice di merito.
- La dichiarazione di estinzione o svincolo di una garanzia può assumere rilievo solo se sia specifica, univoca e riferibile senza equivoci al rapporto controverso; una formulazione generica, non identificativa del contratto o del garante, non è di per sé idonea a dimostrare la remissione del debito o l’estinzione della fideiussione.
- La fideiussione deve essere riferibile in modo certo al rapporto principale garantito; tuttavia, la verifica di tale collegamento richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una diversa lettura degli atti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un abuso del processo, integrato da mala fede o colpa grave, da accertarsi in concreto e con motivazione specifica: non è sufficiente la mera soccombenza, né basta che le difese siano state giudicate infondate o non decisive.
- Quando la cassazione investe soltanto una statuizione accessoria e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ed eliminare direttamente la condanna illegittima, senza rinvio, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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