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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35543/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal furto di un veicolo concesso in locazione finanziaria a un utilizzatore. La società di leasing sosteneva che al momento del furto la polizza assicurativa fosse ancora efficace e chiedeva quindi di far valere la copertura verso l’assicuratore. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; in appello la pretesa era stata rigettata perché mancava prova documentale della asserita proroga della garanzia, poiché i documenti che la parte diceva di avere depositato non risultavano nel fascicolo. La società di leasing ha proposto revocazione deducendo errore di fatto, assumendo che i fascicoli con la documentazione fossero stati effettivamente depositati ma inseriti per errore della cancelleria in altro fascicolo. Rigettata la revocazione dalla Corte d’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 395 c.p.c., per avere il giudice di merito attribuito alla parte la responsabilità del mancato deposito anziché alla cancelleria; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata ammissione della prova testimoniale offerta nel giudizio di revocazione a dimostrazione del corretto deposito degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, se diretto contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione, non possono essere proposte censure fondate su ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c.; inoltre, anche a volerlo ricondurre all’art. 360 c.p.c., esso mirava in sostanza a contestare un errore di fatto o di valutazione non censurabile in cassazione. È stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. tendeva a sindacare una valutazione probatoria rimessa al giudice di merito, che aveva motivato il rigetto valorizzando l’assenza di qualsiasi attestazione di deposito dei documenti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    Le ipotesi di revocazione non sono deducibili come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenersi nei motivi tipici previsti dalla norma; non può essere utilizzato per far valere errori di fatto o di valutazione non censurabili nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza non può trasformarsi in una richiesta di riesame del giudizio di merito sulla prova, quando il giudice abbia motivato la propria valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione non è consentito dedurre come motivo autonomo l’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., perché la censura deve restare entro i motivi tipici del ricorso per cassazione.
  • Non è denunciabile in cassazione, sotto forma di violazione di legge, una critica che in realtà miri a contestare un errore di fatto o di valutazione compiuto dal giudice di merito.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la sentenza impugnata abbia esaminato le prove e motivato sul loro esito.
  • L’assenza di un’attestazione documentale del deposito di atti può legittimare il rigetto della pretesa che su quel deposito si fondi, ove la parte non offra prova idonea e ammissibile del contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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