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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22788/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava due profili: 1) la nullità per mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, sostenendo che la tempestività della comunicazione non è prescritta dall'art. 420-ter c.p.p. per l'impedimento dell'imputato; 2) il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., ritenuto viziato perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a un controllo formale senza verificare concretamente se le precedenti condanne indicassero una perdurante inclinazione al reato e avessero influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sull'eccezione di nullità ha ritenuto che l'onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento grava anche sull'imputato per ragioni di lealtà processuale e organizzazione: l'impedimento comunicato al Tribunale solo il 31.1.2023 per l'udienza del 6.2.2023 è risultato tardivo e dunque l'eccezione è infondata. Quanto alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il riconoscimento, valutando i precedenti (tra cui una condanna tre anni prima) e la pervicacia dell'imputato nell'opporvisi al provvedimento di espulsione, segno di accresciuta capacità delinquenziale. Il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna (pena originaria di 2 anni e 6 mesi per il reato di cui all'art. 235, comma 3 c.p.), la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 235, comma 3 c.p.

    Norma in base alla quale l'imputato è stato condannato: la sentenza di legittimità conferma la condanna pronunciata ai sensi di tale articolo

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Riconoscimento della recidiva come valutazione della pericolosità sociale: va accertato, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 c.p., se le precedenti condanne indicano una perdurante inclinazione al reato che abbia influito sul fatto nuovo

  • art. 420-ter c.p.p.

    Riferimento procedurale sull'impedimento: la Corte osserva che, per ragioni di lealtà processuale e organizzazione, l'onere della tempestiva comunicazione della concomitante citazione grava anche sull'imputato, non soltanto sul difensore

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la rilevanza delle precedenti condanne: il giudice deve esaminare il rapporto concreto fra precedenti e fatto in esame per valutare la pericolosità sociale

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 27875/2023 e altre)

    In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria.

    La Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'imputato deve prontamente comunicare il proprio impedimento per evitare danni all'organizzazione del processo; la tardiva comunicazione rende infondata l'eccezione di nullità

Massime di principio

  • L'imputato ha l'onere di comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento personale sopravvenuto: la mancata o tardiva comunicazione può escludere la nullità della decisione per mancato rinvio
  • La tempestività della comunicazione va valutata in relazione alla possibilità di riorganizzare il ruolo e l'attività processuale: se la comunicazione non consente misure organizzative utili, l'eccezione è infondata
  • Il riconoscimento della recidiva non può basarsi solo sulla quantità o gravità dei precedenti: il giudice deve valutare concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se le condotte pregresse indicano una perdurante inclinazione al reato e abbiano costituito fattore criminogeno per il nuovo fatto
  • Una motivazione anche sintetica che colleghi precedenti e nuova condotta (es. pervicacia, analogia di condotta, prossimità temporale) può essere sufficiente se consente di cogliere l'accresciuta capacità delinquenziale
  • I ricorsi che risultano manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende; dunque, in Cassazione è essenziale proporre motivi giuridicamente fondati e ben documentati
  • In situazioni simili, chi intende sollevare la nullità per impedimento dovrebbe provare la tempestività e l'impossibilità di comunicare prima, fornendo ricevute o elementi di prova della concomitante citazione

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