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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 4964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IVA relativo al 2002. Il ricorso denunciava, in primo luogo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice regionale si era limitato ad affermazioni astratte senza ricostruire i fatti, illustrare la pretesa fiscale, esaminare le contestazioni e valutare concretamente le prove. Il secondo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione, è stato ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo apparente e quindi invalida la motivazione della sentenza regionale. Ha dichiarato irrilevante l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società, riferita peraltro a un'altra annualità, e ha ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia con una motivazione concreta e completa.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento. È stato utilizzato per contestare la motivazione apparente della sentenza regionale.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a esporre i fatti rilevanti, le ragioni della decisione e la valutazione delle questioni controverse.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni dedotte dalle parti. Nel caso concreto è stato richiamato insieme alla censura di motivazione apparente.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Richiede una redazione concisa della sentenza, ma la concisione non può tradursi nell'omessa ricostruzione dei fatti e nella mancata valutazione delle prove e delle questioni decisive.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria può essere cassata per motivazione apparente quando contiene formule astratte o generiche e non collega la decisione ai fatti specifici, alle contestazioni delle parti e alle prove esaminate.
  • La motivazione concisa è ammissibile solo se consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente affermare che le prove siano soddisfacenti senza indicare quali siano e perché risultino decisive.
  • In sede di rinvio il giudice deve riesaminare la controversia in modo concreto, individuando le singole operazioni contestate, le ragioni della pretesa fiscale e gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
  • Un eventuale giudicato esterno deve riguardare una decisione realmente applicabile alla controversia e, in particolare, non è automaticamente decisivo se concerne un'annualità d'imposta diversa.
  • Quando la cassazione accoglie una censura preliminare relativa alla validità della motivazione, le ulteriori doglianze sul merito o sull'insufficienza della motivazione possono essere dichiarate assorbite.

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