Cassazione Penale, Sentenza n. 46562/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.; tre motivi: 1) nullità degli atti per mancata traduzione in lingua a lui nota e illegittimità delle notifiche effettuate al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio prima dell'iscrizione nel registro degli indagati (violazione art. 143 cod. proc. pen.); 2) omissione di una perizia sui marchi per accertare la contraffazione dei borselli e marsupi; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto e mancata considerazione della condotta successiva al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sulla questione della traduzione e delle garanzie per l'imputato alloglotta la Corte ha ritenuto che gli atti fossero stati consegnati con duplice traduzione in inglese e francese e che non fosse allegata né provata l'ignoranza di tali lingue da parte del ricorrente; l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è stata ritenuta valida anche prima dell'iscrizione nominativa nel registro degli indagati, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. Quanto alla mancata perizia, la Corte ha considerato la questione come valutazione di merito sulla prova, non sindacabile in cassazione; la presunta particolare tenuità è stata ritenuta sostenuta in modo generico e non idonea a rimettere in discussione la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Norma richiamata in quanto uno dei reati per cui il ricorrente era stato condannato; la Cassazione non ha ritenuto necessario rimettere in discussione l'accertamento di merito relativo alla materia penale
Altro reato contestato al ricorrente; la sentenza impugnata è stata confermata e non sindacata in fatto dalla Cassazione
art. 143, commi vari, cod. proc. pen.
La norma sulle garanzie per l'imputato alloglotta richiede una mediazione linguistica che consenta comunicazione effettiva ed efficace; la Corte ha ritenuto soddisfatta la garanzia con la traduzione in inglese e francese e ha richiamato che l'accertamento circa le lingue note al soggetto spetta al giudice di merito
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla polizia giudiziaria, al primo atto con la persona sottoposta alle indagini, di invitare a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni; la Corte ha ritenuto legittima l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio anche prima dell'iscrizione nominativa nel registro degli indagati
Richiamato nel ragionamento per evidenziare che la mancata iscrizione preventiva nel registro degli indagati non impedisce la validità dell'elezione di domicilio e non è richiesta dalla norma come condizione
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiesto elementi concreti e specifici che giustifichino l'applicazione; deduzioni generiche e vaghe circa comportamento successivo non sono sufficienti
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020, come convertito
Richiamato per stabilire la procedura di trattazione scritta del ricorso in Cassazione secondo la normativa emergenziale e successive modifiche legislative; applicato per la trattazione del presente ricorso
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 34444/2001 Mangia)
Sez. 3, n. 34444 del 09/07/2001, Mangia
Precedente richiamato a sostegno del principio che la mediazione linguistica non deve necessariamente svolgersi nella lingua madre, ma in una lingua che consenta comunicazione effettiva
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 25932/2008 Ivanov)
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Precedente richiamato per affermare che l'accertamento delle lingue note al soggetto è di competenza del giudice di merito
Massime di principio
- La prescrizione di traduzione per l'imputato alloglotta è soddisfatta quando viene assicurata una mediazione in una lingua che consenta una comunicazione effettiva, non necessariamente la lingua madre; spetta alla difesa allegare e provare l'ignoranza delle lingue utilizzate
- L'elezione di domicilio dichiarata all'atto della polizia giudiziaria è valida anche se intervenuta prima dell'iscrizione nominativa nel registro degli indagati; l'assenza di iscrizione non rende invalide le notifiche effettuate al domicilio eletto
- Richiedere una perizia tecnica per contestare la contraffazione è una questione di merito: se i giudici di merito motivano adeguatamente il rigetto della tesi difensiva, la Cassazione non riesamina i fatti ma solo questioni di diritto
- Le doglianze generiche, prive di specificità e di concreta indicazione di errori giuridici o di fatti materiale, sono normalmente inammissibili in Cassazione; bisogna puntare a censure di diritto precise e documentate
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione concreta e motivata della particolare tenuità e degli elementi attenuanti; dichiarazioni vaghe sul comportamento successivo non sono sufficienti per ottenere la deroga
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare la fondatezza prima di proporre impugnazioni in Cassazione
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