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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21567/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame (Bologna) con la quale era stato accolto l'appello del Procuratore e applicata la misura della custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990 (illecita detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti). Il ricorrente ha poi dichiarato, con sottoscrizione, di rinunciare al ricorso in data 3 marzo 2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. a causa della rinuncia manifestata dal ricorrente. Ha inoltre, a norma dell'art. 616 c.p.p., condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 500,00, non emergendo ragioni di esonero. Infine ha disposto l'inoltro degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. es. cod. proc. pen. La decisione è stata resa in Roma il 18 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sostanziale che sanziona i reati relativi agli stupefacenti; è la fattispecie per la quale era stata disposta la custodia in carcere.

  • art. 591 c.p.p.

    Norma processuale utilizzata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza della rinuncia del ricorrente; la rinuncia impedisce l'esame del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (ammenda) nei casi previsti, applicata qui per imporre il pagamento delle spese e della somma di euro 500,00.

  • art. 28 reg. es. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione; la Corte ha rimesso alla Cancelleria le formalità operative.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se espressa in modo formale e sottoscritta, determina in genere l'inammissibilità del ricorso e impedisce che la Corte esamini il merito della questione.
  • Quando il ricorrente rinuncia, il provvedimento impugnato rimane efficace e la misura cautelare (es. custodia in carcere) resta applicata salvo interventi autonomi dell'autorità procedente.
  • La rinuncia può comportare conseguenze economiche: il giudice può condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria se la normativa lo prevede (qui art. 616 c.p.p.).
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere chiara, sottoscritta e temporalmente documentata; in assenza di formalità la Corte potrebbe non considerarla valida.
  • In casi analoghi, il pubblico ministero o il resistente che aveva ottenuto il provvedimento impugnato è considerato "vincitore" processuale quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione.
  • Le formalità successive alla decisione (es. comunicazioni alla cancelleria) sono obbligatorie per rendere esecutive le determinazioni del giudice e devono essere eseguite secondo le norme regolamentari citate.

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