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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33359/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo generici per carenza di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, mentre ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Benevento, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per episodi di furto, tentato furto e porto ingiustificato di un martello. Il primo motivo contestava la motivazione posta a fondamento della responsabilità, ma è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non individuava gli elementi concretamente censurati a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della non imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen.; la Corte lo ha ritenuto generico, in quanto riproponeva argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice d'appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. Il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio ed è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva congruamente motivato la determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi sui quali si fonda la censura; la genericità impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 88 c.p.

    Richiamato quale parametro normativo della dedotta non imputabilità dell'imputato.

  • art. 89 c.p.

    Richiamato quale ulteriore parametro normativo della dedotta non imputabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individua gli specifici elementi censurati e non consente al giudice di legittimità di comprendere i rilievi sottoposti al suo esame.
  • La specificità del motivo di impugnazione richiede una concreta correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento della censura; la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice del gravame non soddisfa tale requisito.
  • È manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata espone in modo congruo e corretto le ragioni della determinazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieFurtoPorto abusivo di armiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioArmiProcesso penale

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