Cassazione Penale, Ordinanza n. 10691/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/05/2024. Dalla motivazione emerge che il giudizio di merito riguardava un delitto di ricettazione, con riferimento a un'autovettura di provenienza delittuosa. I primi due motivi contestavano il mancato proscioglimento per prescrizione, sostenendo anche un'erronea individuazione del tempus commissi delicti; il terzo motivo contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, conseguentemente, la qualificazione giuridica del fatto, assumendo in sostanza che il materiale probatorio non consentisse di affermare la responsabilità dell'imputato e che la motivazione di merito fosse erronea. La Corte rileva tuttavia che le doglianze erano generiche, non specifiche e in larga parte volte a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla prescrizione, osservando che, ai fini del relativo calcolo, doveva tenersi conto della recidiva ad effetto speciale e della recidiva reiterata, anche se oggetto di bilanciamento con attenuanti, sicché il reato di ricettazione non era prescritto alla data della decisione impugnata. Ha inoltre reputato inammissibile il motivo sull'elemento soggettivo e sulla qualificazione giuridica perché privo di specificità e reiterativo dell'appello, nonché diretto a sollecitare una diversa lettura delle prove e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
Ai fini della prescrizione va considerata la recidiva ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato.
Il bilanciamento tra circostanze non esclude che la recidiva ad effetto speciale rilevi nel calcolo del termine di prescrizione.
La recidiva reiterata, quale aggravante ad effetto speciale, incide anche sulla proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi.
È il reato oggetto del giudizio, ritenuto non prescritto al momento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo generico le censure già svolte in appello.
- La prescrizione non si calcola con un mero conteggio aritmetico del tempo, ma richiede la risoluzione delle questioni di diritto e di fatto rilevanti, che devono essere dedotte in modo puntuale dalla parte interessata.
- La recidiva ad effetto speciale rileva nel calcolo del termine di prescrizione anche quando sia stata ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
- La recidiva reiterata, in quanto aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine base di prescrizione sia sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è inammissibile quando si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, senza reale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
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