Cassazione Penale, Sentenza n. 41542/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra diverse sentenze di condanna per reati, in particolare plurime condanne per truffa (art. 640 c.p.) riportate in sentenze emesse tra il 2011 e il 2024 da varie corti e tribunali (Tribunale/Corte di Monza, Corte d'appello di Torino, Tribunale di Belluno, Corte d'appello di Milano, Tribunale di Novara). Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo assente un medesimo disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale, la diversità di luoghi e modalità e l'eterogeneità di alcune fattispecie. Con il ricorso in cassazione il difensore deduceva nullità per carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione ex art. 671 c.p.p., sottolineando che molte condanne riguardavano lo stesso titolo di reato (art. 640 c.p.), la contiguità territoriale e precedenti riconoscimenti della continuazione in sede esecutiva/cognitoria, e lamentando che il provvedimento non aveva adeguatamente confrontato tali precedenti valutazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti: ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione non possa ignorare le valutazioni già compiute in sede cognitoria o in precedenti valutazioni esecutive sul vincolo della continuazione e che, se intende discostarsene, è tenuto a fornire motivazione specifica e confrontarsi con quelle valutazioni. Nella specie la motivazione del Tribunale di Novara è stata giudicata sintetica e insufficiente, in particolare non ha spiegato adeguatamente perché alcuni reati di truffa (in particolare la sentenza relativa al fatto del 12 marzo 2013) non possano rientrare nel vincolo di continuazione già accertato per reati commessi tra il 2007 e il 2019. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Novara in diversa persona fisica per un nuovo e complessivo esame dell'istanza, lasciando al giudice rinviato piena libertà di decidere sul merito
Norme richiamate
Norma centrale: disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento del vincolo di continuazione. La Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve tenere conto delle valutazioni già rese in sede cognitoria o in precedenti valutazioni esecutive e, se si discosta, deve motivare specificamente la ragione della diversa valutazione
Richiamata per chiarire che il procedimento davanti alla Corte si svolge ai sensi dell'art. 611 c.p.p. e che in tale sede non è prevista la trattazione orale in camera di consiglio partecipata
Titolo di reato (truffa) relativo a molte delle sentenze oggetto della domanda di continuazione; la presenza dello stesso titolo di reato è un elemento utile ma non esclusivo ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione
Corte Cost. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di annullamento, il rinvio deve avvenire a diversa persona fisica del medesimo giudice per garantire imparzialità
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla continuazione ex art. 671 c.p.p. deve considerare e confrontarsi con le valutazioni già effettuate in sede cognitoria o in precedenti decisioni esecutive: non può semplicemente ignorarle
- Se il giudice dell'esecuzione si discosta dalla valutazione cognitoria/esecutiva sul vincolo della continuazione, è tenuto a motivare in modo specifico e puntuale le ragioni della diversa decisione rispetto al quadro delle risultanze fattuali e giuridiche già emerse
- La distanza temporale, la diversità dei luoghi e delle modalità non sono, da sole, sufficienti a escludere la continuazione: devono essere valutate insieme ad altri elementi (unità di disegno criminoso, autocontinuità di condotte, omogeneità degli scopi e dei mezzi)
- La presenza dello stesso titolo di reato (es. art. 640 c.p.) e la contiguità territoriale possono favorire il riconoscimento del vincolo, ma non determinano automaticamente l'accoglimento della domanda: occorre un esame complessivo e motivato
- In caso di motivazione insufficiente la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare il caso al giudice di merito in diversa persona fisica per un nuovo esame, mantenendo ferma la possibilità per il giudice di confermare o riformare la decisione in base a motivazione adeguata
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