Cassazione Penale, Ordinanza n. 34736/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di doglianze già affrontate e confutate con motivazione congrua e logica in appello, che aveva valorizzato elementi fattuali indicativi della destinazione a terzi della sostanza stupefacente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. L'unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione per la mancata assoluzione dell'imputato per uso personale, sostenendo che la condotta fosse compatibile con il mero consumo. La Corte di cassazione rileva però che tale censura riproduceva una questione già esaminata e respinta dal giudice di merito, il quale aveva logicamente desunto la finalità di spaccio da plurimi elementi, in particolare dal notevole quantitativo e dalla diversa tipologia delle sostanze detenute.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990
La condanna impugnata riguardava la detenzione di stupefacenti riconducibile alla finalità di cessione a terzi; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma considera la motivazione di merito già adeguata nel ritenere escluso l'uso personale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza individuare un effettivo vizio logico o giuridico della decisione.
- Ai fini della configurazione della detenzione di stupefacenti per finalità di cessione, il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi sintomatici quali il quantitativo complessivo e la diversa tipologia delle sostanze detenute, purché la motivazione sia coerente e logica.
- La deduzione dell'uso personale non impone l'assoluzione quando la motivazione di merito abbia logicamente escluso tale ipotesi sulla base di circostanze fattuali univoche e convergenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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