Cassazione Civile, Ordinanza n. 15524/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Un risparmiatore aveva convenuto in giudizio la società emittente di un buono postale fruttifero serie Q/P acquistato nel 1986, chiedendo il pagamento di una somma calcolata secondo i rendimenti indicati sul titolo e sostenendo che, per l’ultimo decennio di vita del buono, dovessero applicarsi i tassi più favorevoli della previgente serie P, poiché la stampigliatura apposta sul titolo non copriva integralmente la tabella originaria. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, valorizzando un affidamento ragionevole del sottoscrittore. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13 giugno 1986, deducendo l’insussistenza di un affidamento tutelabile; e violazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 19379/2007. Ha sostenuto che l’apposizione del timbro relativo alla nuova serie e dei nuovi tassi escludeva la possibilità di combinare discipline della serie P e della serie Q/P, e che l’eventuale difformità materiale poteva al più rilevare sul piano interno all’amministrazione, non incidendo sul contenuto negoziale del titolo. Il resistente ha inoltre sollevato una contestazione preliminare sulla procura del difensore della ricorrente, respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la contestazione preliminare sulla procura e ha accolto il ricorso principale. Ha osservato che la fattispecie non ricadeva direttamente nel diverso caso affrontato dalle Sezioni Unite sul contrasto tra tabella del buono e decreto ministeriale, ma poneva prima di tutto una questione di interpretazione del titolo: l’emissione di buoni della nuova serie mediante timbro su moduli della serie precedente, con indicazione dei nuovi tassi che non copriva integralmente la vecchia tabella, non consentiva di pretendere per l’ultimo decennio gli interessi della serie P. L’imperfezione materiale della stampigliatura non valeva come manifestazione di volontà negoziale e non poteva fondare un affidamento contrario al fatto che il rapporto avesse ad oggetto i buoni della nuova serie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla corte territoriale anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
indicato come rito con cui è stata proposta la domanda originaria.
richiamato quale disciplina dei buoni postali fruttiferi; la Corte distingue la fattispecie concreta da quella delle Sezioni Unite, affermando che qui viene prima in rilievo un problema interpretativo del titolo.
d.m. 13 giugno 1986
atto istitutivo della serie Q, richiamato per sostenere che i nuovi tassi della serie Q/P prevalgono rispetto alla pretesa combinazione con la serie P.
clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stampigliatura successiva sui titoli prevale sulle indicazioni precedenti incompatibili.
evocato nel richiamo al principio secondo cui la disciplina normativa cogente si inserisce nel contenuto del rapporto sostituendo le clausole difformi.
richiamato nel passaggio sulla lettura del titolo secondo lettera e intenzione delle parti.
menzionato per affermare che la procura del legale rappresentante è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese e, quindi, conoscibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi emessi su moduli della serie precedente con apposizione di timbro della nuova serie e dei nuovi tassi, l’interprete deve anzitutto qualificare il contenuto risultante dal titolo, senza combinare selettivamente discipline appartenenti a serie diverse in assenza di un espresso fondamento testuale.
- L’imperfezione materiale dell’operazione di stampigliatura non integra di per sé una diversa manifestazione di volontà negoziale né consente, da sola, di fondare un affidamento del sottoscrittore sulla permanenza di condizioni più favorevoli della serie precedente.
- Quando il titolo evidenzia in modo chiaro l’adesione alla nuova serie, la disciplina della serie anteriore non può essere mantenuta per singole voci solo perché una porzione della tabella originaria sia rimasta visibile sul supporto cartaceo.
- La questione del rapporto tra decreto ministeriale e condizioni stampate sul buono va distinta dal diverso problema interpretativo del contenuto del titolo: prima si accerta quale disciplina risulti dal documento sottoscritto, poi si valuta l’eventuale contrasto con la fonte regolatrice dell’emissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15511/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15512/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15514/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15515/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15517/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15519/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →