Cassazione Penale, Sentenza n. 46852/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione con unico motivo articolato: si denunciavano vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per tentato furto aggravato. In particolare si contestava l'assenza del 'fine di profitto' tipico del furto, sostenendo che l'imputato avesse rotto la slot machine non per impossessarsi del denaro ma per impedire ad altri di giocare e di alterare elementi tecnici che avrebbero provato la sua pretesa sulla vincita; inoltre si contestava la sussistenza della circostanza aggravante richiamata nell'art. 625, primo comma, n. 6, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima articolazione ha ritenuto la censura aspecifica e manifestamente infondata: la ricostruzione difensiva ometteva elementi probatori che invece dimostravano l'intenzione patrimoniale dell'imputato (voler recuperare i 3.000 euro ed impedire che terzi ne fruissero), sicché la condotta è qualificata come tentato furto aggravato e non come mero danneggiamento. La seconda articolazione è stata dichiarata inammissibile per novità ex art. 606, comma 3, c.p.p., avendo introdotto censure non sollevate in appello. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 6, cod. pen.
Norma che configura il furto con l'aggravante quando è commesso in esercizi dove si somministrano cibi o bevande; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante ai fatti contestati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; richiamato per indicare i limiti dell'enunciato del motivo nel ricorso.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che vieta di introdurre in cassazione motivi nuovi non svolti nei precedenti gradi; invocata per dichiarare inammissibile la seconda articolazione del motivo per novità.
Consente la condanna per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare l'obbligo di pagamento di euro 3.000,00.
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ai sensi delle disposizioni emergenziali citate.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa)
Richiamata per sostenere che la pretesa patrimoniale dell'agente (voler recuperare somme giocate) può costituire il 'fine di profitto' necessario per qualificare il fatto come furto.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva)
Richiamata per il principio secondo cui la distinzione tra furto e danneggiamento va fatta valutando finalità, modalità dell'azione, mezzi impiegati e caratteristiche della cosa mobile.
Massime di principio
- Per distinguere tentato furto da danneggiamento, valutare non solo la materialità dell'atto ma soprattutto la finalità dell'agente: se mira all'impossessamento di valori o solo al deterioramento.
- Le modalità dell'azione, i mezzi usati e le caratteristiche strutturali dell'oggetto danneggiato sono elementi essenziali per ricostruire l'intenzione e qualificare il reato.
- In cassazione non è ammessa la rinnovazione probatoria o la rivalutazione dei fatti: i motivi devono essere specifici e ancorati agli atti processuali, pena l'inammissibilità per aspecificità o novità.
- La contestazione di circostanze aggravanti richiede che i relativi profili oggettivi siano stati tempestivamente dedotti nei gradi precedenti; sollevare tali censure solo in cassazione può essere dichiarato inammissibile.
- Quando la difesa invoca la mancanza del 'fine di profitto', è necessario indicare elementi probatori concreti e coerenti che smentiscano la prospettazione dell'intenzione patrimoniale altrimenti ricavabile dalle dichiarazioni dei testimoni e dagli atti.
- L'esito dell'inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda processuale; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre motivi generici o nuovi in cassazione.
- Gli orientamenti giurisprudenziali consolidati possono essere richiamati dalla Corte per delimitare il perimetro di valutazione tra reati che presentano identica materialità ma diversa finalità (es. furto vs danneggiamento).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →