Cassazione Penale, Ordinanza n. 32171/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado del reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, ai sensi dell'art. 482 c.p., con riferimento alla contraffazione di un permesso internazionale di guida. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, dopo avere dichiarato prescritto il reato indicato come sub 2). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato impossibile ex art. 49 c.p., sostenendo, in sostanza, l'inidoneità della condotta falsificatoria e la natura grossolana della contraffazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non censurabile la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la natura di falso grossolano della contraffazione del permesso internazionale di guida. Secondo il principio richiamato, l'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. può operare, nel falso documentale, solo quando la modificazione grafica sia talmente evidente da escludere in radice ogni possibilità di inganno della pubblica fede; tale situazione non è stata ravvisata nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per la responsabilità dell'imputato in relazione alla contraffazione di un permesso internazionale di guida.
Nel falso documentale, l'inidoneità dell'azione e il conseguente reato impossibile escludono la punibilità soltanto quando la falsificazione sia talmente evidente da escludere qualsiasi possibilità di inganno della pubblica fede.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e privo di una specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel falso documentale, la causa di non punibilità del reato impossibile per inidoneità dell'azione ricorre soltanto quando la falsificazione sia immediatamente e inequivocabilmente riconoscibile come falsa, in modo da escludere qualsiasi possibilità di inganno della pubblica fede.
- La valutazione sulla natura grossolana della falsificazione, quando sorretta da motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione mediante la mera riproposizione delle doglianze già esaminate dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già adeguatamente vagliate e disattese nella sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con le relative argomentazioni.
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