Cassazione Penale, Sentenza n. 46210/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava tre profili: 1) il diniego dell'attenuante della "tenuità del danno" ex art. 62 n. 4 c.p., ritenendo che il furto di 420 euro presso un distributore fosse di scarsa entità e giustificasse l'attenuante; 2) il calcolo illegittimo del trattamento sanzionatorio con cumulo di aumenti per più aggravanti speciali (art. 628, comma 3, e art. 63 c.p.): si sosteneva che, ratione temporis (fatto del 19/10/2016), non potevano essere cumulati distinti aumenti quoad poenam per aggravanti contenute nello stesso numero e che il giudice di merito aveva in concreto conteggiato duplicazioni illegittime; 3) la censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa per il tempo di notte), ritenuta motivata in modo manifestamente illogico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha respinto (inammissibile o infondato) il primo motivo relativo all'attenuante della tenuità del danno e il terzo motivo sull'art. 61 n. 5 c.p., confermando la legittimità della motivazione della Corte territoriale in entrambe le parti; ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al calcolo della pena. In particolare la Cassazione ha ritenuto che, per il fatto commesso nel 2016, il giudice di merito abbia operato un ulteriore aumento non consentito per una delle aggravanti speciali e ha eliminato tale frazione di pena. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena è stata rideterminata in anni 3, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 933 di multa. La condanna per rapina pluriaggravata è comunque confermata nella sostanza.
Norme richiamate
attenuante per particolare tenuità del danno: va valutata non solo l'entità del danno patrimoniale ma anche le conseguenze pregiudizievoli subite dalla vittima quando il reato è plurioffensivo (es. con minaccia o violenza)
art. 628, commi 3 e 4 cod. pen.
prevede le aggravanti speciali per la rapina (es. uso di arma, travisamento, più persone) e la disciplina della rapina pluriaggravata; prima della riforma del 2017 (fatto del 2016) le aggravanti infranumero si trattavano secondo la giurisprudenza ante 2017 con applicazione dell'art. 63, comma 4
regola l'aumento applicabile quando concorrono più circostanze aggravanti speciali entro la stessa norma: si applica la pena per la circostanza più grave e il giudice può aumentarla fino a un terzo per le altre, con un unico aumento unitario per le aggravanti speciali
aggravante della minorata difesa: il tempo di notte può integrare tale aggravante se in concreto ha ridotto le possibilità di difesa (es. assenza di altre persone, travisamento, facilità di esecuzione)
criteri moderatori e limiti all'aumento complessivo della pena quando concorrono più aggravanti
legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione del comma 4 ex art. 628 cod. pen.)
ha modificato la disciplina del cumulo delle aggravanti speciali per la rapina; rilevante ratione temporis perché il fatto è anteriore alla riforma e va applicata la normativa/interpretazione previgente
recidiva/altre aggravanti previste in capo al reo che possono concorrere con aggravanti speciali
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito)
norme procedurali che consentono la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto (nessuna trattazione orale richiesta)
Sez. Un. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
giurisprudenza di legittimità che ha affermato che il tempo di notte, anche da solo, può integrare l'aggravante della minorata difesa purché dimostrata la concreta ostacolatione della difesa
Massime di principio
- L'attenuante della "tenuità del danno" (art. 62 n. 4 c.p.) va valutata complessivamente: non conta solo l'importo sottratto ma anche le conseguenze materiali e personali della condotta violenta o minacciosa sulla vittima; in reati plurioffensivi (es. rapina con arma) l'attenuante è più difficilmente riconoscibile.
- Per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (03/08/2017) si applica l'interpretazione previgente: individuare l'aggravante speciale più grave, fissare la pena base secondo quella aggravante e applicare, per le ulteriori aggravanti speciali contenute nello stesso numero, un unico aumento facoltativo (nei limiti dell'art. 63, comma 4), evitando il doppio conteggio della stessa circostanza.
- Quando coesistono aggravanti speciali e aggravanti comuni, il giudice può applicare un aumento unitario per le aggravanti speciali (nei limiti previsti) e poi gli aumenti per le aggravanti comuni, rispettando i criteri moderatori di art. 66 per evitare eccessivi raddoppi di pena.
- Il tempo di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) anche senza ulteriori elementi se è dimostrabile che ha concretamente ridotto la possibilità di intervento o difesa (es. assenza di altre persone, travisamento, facilità di esecuzione).
- La Cassazione può annullare senza rinvio la parte sanzionatoria quando riscontra un errore di calcolo della pena che può essere corretto in sede di legittimità, rideterminando direttamente la pena nei limiti della normativa applicabile.
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