Cassazione Penale, Ordinanza n. 38952/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza ha riproposto le argomentazioni già svolte in appello, sostenendo che sussistessero le condizioni per il loro riconoscimento, valorizzando la giovane età e lo stato di incensuratezza. La Corte di appello aveva già respinto tale censura osservando che tali elementi erano recessivi rispetto alla natura soggettiva delle vittime e al comportamento aggressivo e protervo tenuto in alcuni episodi. Il ricorso non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le doglianze già disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e già puntualmente respinti con motivazione logica e non contraddittoria, senza specifiche censure alla sentenza impugnata e senza il necessario confronto critico con essa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non risultavano riconoscibili sulla base degli elementi dedotti, perché la giovane età e l'incensuratezza erano ritenute recessive rispetto alla gravità della condotta e alla personalità manifestata nei fatti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata della motivazione impugnata.
- La specificità del motivo richiede un confronto effettivo con le ragioni della decisione censurata: non basta riproporre le stesse argomentazioni né enunciare in modo meramente formale il dissenso dalla sentenza.
- Nel valutare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può attribuire rilievo prevalente alla gravità concreta della condotta e alla personalità manifestata dall'imputato rispetto a elementi favorevoli come la giovane età o l'incensuratezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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