Cassazione Civile, Ordinanza n. 33181/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da due investitori contro l'istituto di credito per far accertare la nullità dell'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina e ottenere il risarcimento del danno conseguente, quantificato in euro 52.649,13. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della banca. In cassazione l'istituto di credito ha proposto tre motivi, tutti centrati sulla disciplina del rito societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 4, 6 e 8, comma 2, lett. c), e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la memoria di replica degli attori fosse inammissibile perché la comparsa di risposta non aveva introdotto eccezioni o fatti nuovi tali da legittimare il diritto di replica; con il secondo ha censurato l'ammissibilità della replica nonostante la propria istanza di fissazione dell'udienza fosse stata qualificata come successiva alla comparsa di risposta e accompagnata da contestazione dell'inammissibilità della memoria avversa; con il terzo ha lamentato che gli attori non avessero eccepito l'inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, che la banca assumeva diretta a cristallizzare il processo prima dell'ingresso della replica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 2007, il diritto di replica dell'attore non è limitato alle sole ipotesi espressamente tipizzate dal rito societario, ma sorge anche quando le difese del convenuto rendano necessaria una replica; nel caso concreto, sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano correttamente valutato che le contestazioni della banca sulla dimostrazione del possesso attuale dei titoli giustificassero la replica degli attori. Ha inoltre rilevato che la cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum era avvenuta dopo la notificazione della memoria di replica, indipendentemente dalla volontà espressa nell'istanza di fissazione dell'udienza. In via preliminare la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale valida per il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando la decisione di merito favorevole agli investitori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso degli intimati per difetto di speciale procura per il giudizio di cassazione. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, non ha provveduto alla loro regolazione per l'inammissibilità del controricorso. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
richiamato come norma processuale del rito societario asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo
art. 6 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
richiamato come norma processuale del rito societario asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo
art. 8, comma 2, lett. c), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
la sua disciplina va letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 2007, che amplia i casi di diritto di replica dell'attore oltre le ipotesi espressamente tipizzate
richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio
sentenza Corte costituzionale n. 321 del 2007
"contrariamente al presupposto implicito nel censurato combinato disposto e cioè che soltanto le ipotesi espressamente previste nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 8 del decreto n. 5 del 2003 determinano un allargamento dell'oggetto della controversia, questo può derivare anche da altre deduzioni difensive del convenuto, che non è possibile circoscrivere dettagliatamente"
la declaratoria di illegittimità costituzionale mira a evitare la compressione ingiustificata del diritto di difesa dell'attore e impone al giudice di verificare in concreto se le difese del convenuto giustifichino la replica
art. 8, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
richiamato per contestare la rilevanza dell'omessa eccezione di inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza; la Corte ha escluso che ciò impedisse il riconoscimento del diritto di replica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. U., sentenza n. 36057 del 09/12/2022
citata per il principio sulla specialità della procura nel giudizio di cassazione ai fini dell'ammissibilità del controricorso
Cass. n. 19759 del 2017
richiamata come precedente coerente: dopo l'ampliamento astratto del diritto di replica, resta necessario verificare in concreto la sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- Nel rito societario disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, la memoria di replica dell'attore non è ammessa solo nelle ipotesi espressamente tipizzate dalla norma, ma anche quando le difese del convenuto introducano contestazioni o deduzioni tali da rendere necessario l'esercizio del diritto di replica.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003, il giudice deve valutare in concreto se la comparsa di risposta del convenuto abbia ampliato il thema decidendum o il thema probandum in modo da giustificare la replica dell'attore.
- La cristallizzazione dell'oggetto del giudizio nel rito speciale si produce secondo la sequenza processuale effettivamente svolta e non in base alla mera intenzione dichiarata dalla parte nell'istanza di fissazione dell'udienza.
- Chi contesta l'ammissibilità di un controricorso in cassazione deve munirsi di procura speciale valida per il giudizio di legittimità; in difetto, il controricorso è inammissibile.
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