Cassazione Penale, Sentenza n. 30257/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna sostenendo, in sintesi: carenza e illogicita' della motivazione; mancata considerazione o tardiva introduzione di elementi probatori (in particolare la tesi dell'innesco a tempo del dispositivo incendiario e il ritrovamento di frammenti di zampirone); incertezza nell'identificazione dell'autovettura ripresa dalla telecamera di Ponte Grande e del conducente; omissione di valutazione della testimonianza del ristoratore Paolo Degl'Innocenti; errata valutazione delle risultanze del telefono cellulare (periodo di inattivita'); e la ritenuta fondatezza dell'alibi come non dimostrata. In sostanza si chiedeva che fosse disattesa la valutazione indiziaria e che venisse ravvisato un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza (nella parte non inammissibile), confermando la motivazione e la valutazione operata dai giudici di merito. Ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni ammissive dell'imputato rese il 18/12/2018 (anche se parzialmente ritrattate), la fondatezza dell'identificazione del veicolo attraverso accertamenti e immagini, la plausibilita' dell'ipotesi dell'innesco a tempo sorretta da testimonianze, pareri di esperti e massime di esperienza, e l'inidoneita' delle alternative prospettate dalla difesa a generare dubbio ragionevole. E' stato inoltre richiamato il principio di scindibilita' delle dichiarazioni e la possibile rilevanza probatoria di parti di confessione anche se altre parti sono mendaci. Esito processuale: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; liquidazione delle spese della parte civile Comune di Calci a carico dell'imputato per euro 4.500,00.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Usato per valutare la presunta mancanza o insufficienza della motivazione: la Corte ricorda che la mera omissione espressa di risposta a un motivo non costituisce vizio quando il motivo risulta implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio decidendi
Richiamato in relazione al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte precisa che il principio e' una regola di giudizio e metodo, ma non trasforma il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 503, comma 5, cod. proc. pen.
art. 503, comma 5, cod. proc. pen.
Riferito alla tutela delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini: la Corte ne riconosce l'efficacia probatoria anche se il dichiarante successivamente ritratta, se la ritrattazione appare inverosimile o le prime dichiarazioni sono credibili
Citato in ordine alle conseguenze del rigetto del ricorso rispetto al regolamento delle spese del grado, come norma applicata per la condanna alle spese
art. 5, legge 20 febbraio 2006, n. 46
art. 5 legge 20/02/2006, n. 46
Richiamato per spiegare l'introduzione nella disciplina processuale del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per precisare il suo significato metodologico nella valutazione delle prove
artt. 12 e 16, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
artt. 12 e 16 d.m. 10/03/2014 n. 55
Norme tariffarie/di liquidazione delle spese: utilizzate per determinare l'ammontare delle spese della parte civile liquidate in favore del Comune di Calci (importo indicato euro 4.500,00)
Massime di principio
- Le dichiarazioni ammissive rese dall'imputato durante le indagini, se ritenute credibili e rese con garanzie, possono avere efficacia confessoria anche se poi ritrattate: la ritrattazione non elimina automaticamente la forza probatoria delle prime dichiarazioni quando la Corte motiva sulla scindibilita' e sulla maggiore attendibilita' della versione investigativa
- La valutazione indiziaria deve formare un quadro complessivo caratterizzato da gravita', precisione e concordanza; singoli elementi potenzialmente dubbi vanno valutati nel contesto complessivo e non bastano, da soli, a generare un ragionevole dubbio
- L'identificazione di veicoli tramite immagini di videosorveglianza puo' essere ritenuta affidabile se supportata da accertamenti complementari (verifiche di circolazione, caratteristiche tecniche, riscontri temporali) e dai risultati di consulenze tecniche
- La scoperta o la valorizzazione di elementi tecnici (es. innesco a tempo, reperti come frammenti di zampirone) deve essere valutata insieme a testimonianze, pareri di esperti e massime di esperienza: la loro convergenza rafforza la probabilita' della ricostruzione
- Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e' un parametro sia quantitativo che metodologico: una ricostruzione alternativa e' idonea a sollevare dubbio solo se fondata su elementi processuali concreti e non meramente ipotetici o congetturali
- L'omessa o implicita mancata risposta a singoli rilievi dell'impugnazione non comporta automaticamente vizio di motivazione se la decisione mostra di avere considerato il complesso dei fatti decisivi e le ragioni della scelta valutativa
- Un alibi ritenuto mendace dagli organi giudicanti, quando smentito da elementi oggettivi (es. immagini di sorveglianza), perde efficacia liberatoria e puo' concorrere decisivamente alla prova della responsabilita'
- Le questioni processuali relative a valutazioni tecniche o accertamenti non facilmente sovvertibili in cassazione: per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi di logica o di incompletezza decisiva della motivazione, non semplicemente proporre rivalutazioni alternative
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