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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3050/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; contestazione dell'attendibilità della prova di accusa (identificazione fotografica/testimoniale e possibile omonimia), rilievo di travisamento o omissione di prova a discarico (testimonianza della coniuge e documentazione sull'omonimo), censura sull'entità della pena (mancata motivazione sul superamento del minimo edittale e sull'aumento ex art. 81 cod. pen.), e dedotta prescrizione del reato principale in ragione del decorso dei termini tenendo conto della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano, in gran parte, ricostruzioni dei fatti o valutazioni probatorie riservate al merito e non attacchi alla motivazione in senso tecnico ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.; ha giudicato congrua la valutazione dei giudici di merito sulla credibilità del teste e sull'esistenza dell'album fotografico; ha ritenuto legittima la comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (uso del criterio di equivalenza) e non ha rilevato eccessività dell'aumento per continuazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondata la deduzione della difesa: anche assumendo i calcoli proposti, il termine di prescrizione non era ancora spirato alla data della sentenza, tenendo conto degli effetti della recidiva reiterata sul computo dei termini.

Norme richiamate

  • Legge 1423/1956, art. 9, comma 2

    Norma invocata per la contravvenzione relativa alla violazione dell'obbligo di soggiorno imposto dalla sorveglianza speciale; la corte ha ritenuto provata la contravvenzione nei confronti dell'imputato.

  • Codice penale, art. 496

    Norma richiamata in relazione alle false dichiarazioni rese sulla propria identità; la condotta di aver fornito falsa identità è stata ritenuta integrata.

  • Codice penale, art. 61, n. 2

    Circostanza aggravante richiamata (utilizzata nella comparazione con le attenuanti); i giudici di merito hanno posto la circostanza in bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • Codice penale, art. 81

    Norma richiamata in relazione all'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto non manifestamente eccessivo l'aumento applicato e congrua la motivazione complessiva al riguardo.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena (elencazione dei criteri oggettivi e soggettivi). La Corte ha confermato che il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nella comparazione tra aggravanti e attenuanti e non è richiesta un'analitica esposizione dei singoli criteri salvo arbitrarietà.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Violazione dedotta riguardo alla motivazione: la Cassazione ha richiamato che il ricorso deve censurare la motivazione in termini propri, non proporre una rivalutazione della prova; le contestazioni di merito sulla valutazione della prova sono inammissibili in questa sede.

  • Codice penale, art. 99; art. 157; art. 161

    Norme impiegate nel calcolo dei termini di prescrizione tenuto conto della recidiva e delle sospensioni/interruzioni. La Corte ha confermato che la recidiva reiterata incide sia sul termine-base della prescrizione sia sull'estensione del termine in presenza di atti interruttivi, facendo sì che la prescrizione non fosse intervenuta al momento della sentenza.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione della prova o della credibilità dei testimoni: le censure devono riguardare vizi della motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza) e non semplici dissensi sulla valutazione dei fatti.
  • La deduzione di omessa o insufficiente valutazione di prova a discarico è ammissibile in cassazione solo se si dimostra che il dato probatorio è stato per la prima volta valutato nella motivazione del secondo grado (cd. doppia conforme) o se l'omissione riguarda un elemento decisivo con specifica indicazione.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito: salvo arbitrarietà manifesta, la Corte di legittimità richiede solo che sia risultante l'avvenuta valutazione, non un'analitica esposizione dei singoli criteri.
  • Per il calcolo della prescrizione, la recidiva reiterata può incidere sia sul termine-base sia sull'estensione del termine per effetto degli atti interruttivi o delle sospensioni; dunque le deduzioni difensive sulla prescrizione devono considerare la giurisprudenza consolidata che applica tale principio.
  • Quando si contesta l'entità della pena rispetto al minimo edittale o l'applicazione di aumenti (es. per continuazione), è necessario indicare chiaramente quali criteri oggettivi e soggettivi sarebbero stati omessi o valutati in modo arbitrario; la mera richiesta di partire dal minimo non è sufficiente a fondare annullamento in cassazione.

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