Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2222/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 974/2024 pubbl. il 21/05/2024 RG n. 2070/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202509182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, giudice del lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio lavoristico. Il ricorso di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 7 gennaio 2025; il ricorso è stato notificato e depositato l'8 agosto 2025. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato, dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla normativa applicabile alle esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica spettante alla ricorrente per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato all'Amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Richiede il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ha ritenuto integrata tale condizione nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, diritto già accertato dal giudice ordinario e da eseguire mediante attivazione della carta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione non contesta e non ha eseguito un obbligo puntualmente imposto da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, individuando l'attività amministrativa necessaria a conformarsi al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per l'esecuzione e consentendogli, ove previsto, di delegare gli atti necessari.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal direttore generale dell'amministrazione competente può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.