Ordinanza n. 229/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione in favore di Ecopromotion Società Cooperativa Sociale, del 2 febbraio 2026, relativo alla “procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 50, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di noleggio di due tensostrutture da collocare presso la banchina nord del porto di Reggio Calabria per le esigenze connesse agli sbarchi dei migranti – RdO n. 5049172 – CIG: B56FA6837F – Importo a base di gara: € 301.532,40 (IVA esclusa)”; - del verbale del RUP prot. n. 140836 del 12 dicembre 2025, nella parte in cui propone l'esclusione di Giagio Forniture s.r.l.s. per grave illecito professionale anziché, innanzitutto, per superamento della soglia di anomalia; - del decreto prefettizio prot. n. 0143436 del 19 dicembre 2025, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione a Giagio Forniture s.r.l.s. e l'esclusione di tale operatore dalla procedura, nella parte in cui l'esclusione è stata motivata solo per grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 36/2023, anziché per il superamento della soglia di anomalia ex art. 54, comma 1, D.Lgs. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’illegittima aggiudicataria; nonché, per l'accertamento: - del diritto della ricorrente all'aggiudicazione della procedura in oggetto e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio e al risarcimento per equivalente del danno da mancato utile in relazione alla parte eventuale di servizio eseguita da parte dell’illegittima aggiudicataria e/o al risarcimento per equivalente per l’utile non conseguito per la parte di servizio non eseguita. Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato in data 24.03.2026: - in parte qua dell’atto nominato “Condizioni particolari di contratto”, allegato alla Richiesta d’Offerta (RdO) n. 5049172, nella parte in cui, all’art. 5, co. 1, n. 1) e n. 2), rubricato Criteri di aggiudicazione; - del medesimo atto ove interpretato in contrasto: a) con le espresse previsioni della RdO in punto di qualificazione formale del contratto quale appalto di fornitura e, comunque, con l’oggetto sostanziale del contratto integrante un appalto di forniture; b) con l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici; - ove occorra e per quanto di interesse, dell’allegato n. 1 all’atto “condizioni particolari di contratto” e della determina a contrarre, decreto prot. n. 11183 del 29.1.2025, e dei restanti atti di gara, ove interpretati in contrasto: a) con le espresse previsioni della RdO in punto di qualificazione formale del contratto quale appalto di fornitura e, comunque, con l’oggetto sostanziale del contratto integrante un appalto di forniture; b) con l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di noleggio di due tensostrutture a favore di un operatore economico controinteressato, nonché gli atti di esclusione e revoca della precedente aggiudicazione alla ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta a favore della controinteressata e gli atti con cui la Prefettura aveva revocato la precedente aggiudicazione in suo favore ed escluso la medesima dalla procedura per grave illecito professionale. Ha sostenuto che l'esclusione avrebbe dovuto essere disposta, innanzitutto, per superamento della soglia di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023, anziché per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del medesimo decreto. Ha chiesto inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, il risarcimento in forma specifica mediante subentro e il risarcimento per equivalente. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro le clausole della documentazione di gara relative ai criteri di aggiudicazione e contro gli atti di gara, sostenendone l'erronea interpretazione quanto alla qualificazione del contratto come appalto di fornitura e all'applicabilità dell'art. 54, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici. In sede cautelare, il Tribunale ha rilevato l'insussistenza dei termini a difesa rispetto all'istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, depositato il 24 marzo 2026.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito né le domande cautelari del ricorso principale e di quello incidentale. Ha rinviato la trattazione di entrambe le istanze alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., anche considerando l'impegno dichiarato dalla stazione appaltante a non stipulare il contratto nelle more. Ha disposto un incombente istruttorio a carico di Consip s.p.a., da eseguire entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, consistente nel deposito di documentazione idonea ad attestare le date di pubblicazione sul portale MePA del provvedimento di aggiudicazione originariamente disposto a favore della ricorrente e del successivo provvedimento di revoca. L'acquisizione è stata ritenuta necessaria anche ai fini dell'eventuale decisione con il rito speciale previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a. Ogni ulteriore decisione è stata riservata all'esito dell'istruttoria.
Norme richiamate
Il Tribunale ha rinviato a una successiva camera di consiglio la trattazione delle misure cautelari relative al ricorso principale e a quello incidentale.
La documentazione richiesta è stata acquisita anche in vista dell'eventuale decisione della controversia secondo il rito speciale in materia di contratti pubblici.
È richiamato quale base normativa dell'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale MePA per lo svolgimento della procedura.
art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023
È invocato dalla ricorrente quale disposizione relativa al superamento della soglia di anomalia dell'offerta.
art. 54, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
La controinteressata ha contestato l'applicazione di tali disposizioni in relazione alla qualificazione del contratto e alla documentazione di gara.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
È la disposizione sulla quale gli atti impugnati hanno fondato l'esclusione della ricorrente per grave illecito professionale.
Massime di principio
- Quando, in una controversia relativa a una procedura di gara, il ricorso incidentale contiene una domanda cautelare depositata in prossimità della camera di consiglio senza il rispetto dei termini a difesa, il giudice può rinviarne la trattazione, unitamente a quella del ricorso principale, per garantire il contraddittorio processuale.
- La dichiarazione della stazione appaltante di non procedere alla stipula del contratto nelle more può essere considerata dal giudice nella fissazione della successiva trattazione delle domande cautelari, senza determinare di per sé la decisione sul merito della controversia.
- Ai fini dell'eventuale decisione con il rito speciale in materia di contratti pubblici, il giudice può disporre l'acquisizione presso il gestore della piattaforma digitale di gara della documentazione attestante le date di pubblicazione degli atti di aggiudicazione e revoca, quando tali date risultino rilevanti per la definizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →