Cassazione Penale, Ordinanza n. 02606/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, in espiazione di una pena complessiva di anni undici, mesi due e giorni venti di reclusione, con fine pena al 21/03/2027, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. penit., sostenendo che ricorressero tutte le condizioni per la concessione della misura alternativa. Contesta inoltre la motivazione del giudice di sorveglianza, che avrebbe erroneamente preteso una previa esperienza premiale, nonostante un aggiornamento positivo dell'equipe carceraria e l'accertata revisione critica. La Corte ritiene però che i motivi si risolvano in doglianze di merito, aspecifiche e non idonee a scalfire la motivazione dell'ordinanza, che aveva valorizzato la mancanza di un effettivo avvio del processo di revisione critica, desunta dalla persistente negazione dei fatti commessi, escludendo così una prognosi favorevole in chiave risocializzante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza logica e giuridica dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che aveva negato l'affidamento in prova ritenendo non ancora maturata una revisione critica del condannato e non formulabile, allo stato, una prognosi positiva sulla futura condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
norma invocata dal ricorrente per sostenere la concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale in presenza dei presupposti di legge
in caso di inammissibilità del ricorso, consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
richiamata per ribadire l'ampio potere discrezionale del giudice di sorveglianza nella valutazione dei presupposti della misura alternativa
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
richiamata per il principio di gradualità trattamentale nella valutazione della concessione della misura alternativa
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di una misura alternativa alla detenzione non sono scrutinabili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto o in una richiesta di rivalutazione del merito, specie se non confrontano specificamente l'intera motivazione del provvedimento impugnato.
- Il Tribunale di sorveglianza può negare l'affidamento in prova quando dalla relazione trattamentale emerga che il condannato non abbia ancora avviato un reale processo di revisione critica del proprio comportamento, potendo valorizzare la persistente negazione dei fatti commessi.
- La concessione delle misure alternative è governata da una valutazione prognostica sulla futura condotta del soggetto in chiave risocializzante; in assenza di una prognosi tranquillizzante, il diniego è legittimo.
- Il principio di gradualità trattamentale consente di subordinare il passaggio a una misura alternativa a un percorso di maturazione progressiva del condannato, senza che sia sindacabile in cassazione la scelta discrezionale sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
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