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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all’attribuzione della Carta Docente per un’annualità del valore di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, n. 127/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente la Carta Docente, secondo il relativo sistema, per il valore corrispondente a un’annualità non goduta, pari a 500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 gennaio 2025 ed era stata attestata come passata in giudicato l’8 maggio 2025. Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 6 agosto 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovata la mancata esecuzione del titolo giudiziale, ormai passato in giudicato e ritualmente notificato, nonché decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Locri, mettendo a disposizione della ricorrente l’importo dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere, entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente, tutti gli atti necessari all’esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l’inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l’esecuzione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudice utilizza i poteri previsti dal giudizio di ottemperanza per ordinare l’integrale esecuzione della sentenza e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice ordinario, da eseguire, prevedeva il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata integra inottemperanza quando sia decorso anche il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al titolo entro un termine prefissato e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La costituzione dell’amministrazione con un atto meramente formale, non accompagnato dalla prova dell’esecuzione del giudicato, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, su istanza della parte interessata che attesti il perdurante inadempimento, con oneri a carico dell’amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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