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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37601/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente reiterativo delle censure già esaminate dal giudice d'appello e privo della necessaria specificità, poiché non si confrontava in modo effettivo con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per falsità personale, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato. In sostanza, ha sostenuto che la originaria declinazione di generalità false non avesse prodotto alcuna errata attestazione e, quindi, non integrasse il fatto tipico. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già prospettate in appello e già esaminate e respinte con argomentazioni ritenute corrette; inoltre, il motivo difettava di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione: il ricorrente era stato condannato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente quale parametro di valutazione della prova e della motivazione; la Corte non entra nel merito della doglianza, ritenendo il motivo inammissibile perché non specifico e non correlato alla sentenza impugnata.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso è indicata come causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate nei gradi di merito non è sufficiente.
  • La mancanza di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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