Cassazione Penale, Sentenza n. 27531/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato nei cui confronti il Pubblico ministero, con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, ha disposto in via provvisoria la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa con una sentenza del Tribunale di Matera e poi con altra del Tribunale di Tivoli, richiamando anche un'ulteriore sentenza successiva del Tribunale di Castrovillari. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Matera, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza difensiva volta a ottenere la revoca provvisoria di tale revoca del beneficio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe interpretato l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. come automatismo assoluto di revoca per il solo fatto della commissione di un secondo delitto entro cinque anni dalla prima sentenza, senza considerare la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p., che consente in taluni casi una seconda concessione della sospensione condizionale. Secondo la difesa, la seconda sentenza avrebbe legittimamente concesso il beneficio proprio in applicazione dell'art. 164, ultimo comma, c.p., sicché la revoca della prima sospensione non sarebbe stata dovuta. Il Procuratore generale aveva invece chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. opera di diritto quando il condannato commetta un altro delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato la disciplina perché la seconda sospensione condizionale era stata a sua volta revocata per ulteriore delitto successivo, e la concessione della sospensione da parte del Tribunale di Tivoli era stata fondata non sulla deroga dell'art. 164, ultimo comma, c.p., ma sulla considerazione formale dell'imputato come incensurato. La Corte ha quindi confermato la validità della revoca provvisoria della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione la violazione di legge; il ricorso è stato formulato come censura di erronea interpretazione delle norme sulla revoca della sospensione condizionale.
"Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti"
la revoca è automatica di diritto quando, nei termini di legge, intervenga una nuova condanna per delitto commesso nel quinquennio, ma resta ferma la deroga prevista dall'art. 164, ultimo comma, c.p.; la deroga non si applica quando il beneficio successivo non sia stato concesso in base a tale presupposto.
prevede una deroga alla regola generale sulla concessione una sola volta della sospensione condizionale; opera quando, nel pronunciare una nuova condanna, la pena sia contenuta entro i limiti di concedibilità del beneficio, secondo una valutazione che tenga conto della precedente condanna.
norma richiamata dalla difesa, ma ritenuta inconferente perché la seconda sospensione non era stata concessa per il cumulo delle pene entro i limiti di legge, bensì per il convincimento del giudice sulla formale incensuratezza dell'imputato.
ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p. è un effetto legale automatico quando il condannato, entro il termine previsto, commetta un nuovo delitto che comporti una pena detentiva, salvo la specifica deroga dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p.
- La deroga prevista dall'art. 164, ultimo comma, c.p. presuppone che la seconda concessione del beneficio sia avvenuta proprio in ragione del contenimento della nuova pena entro i limiti di legge, con valutazione complessiva delle condanne rilevanti; non opera se il secondo giudice ha concesso la sospensione senza considerare la precedente condanna o sulla base di un mero dato formale di incensuratezza.
- Quando la seconda sospensione condizionale venga a sua volta successivamente revocata per un'ulteriore condanna, la prima sospensione può essere revocata se ricorrono i presupposti dell'art. 168 c.p., poiché il sistema esclude che la deroga dell'art. 164, ultimo comma, operi in presenza di una catena di condanne tutte condizionalmente sospese con successiva revoca.
- In sede esecutiva, il giudice verifica la correttezza sostanziale del presupposto della revoca della sospensione condizionale sulla base delle sentenze irrevocabili e del loro ordine cronologico, non essendo decisiva una diversa lettura difensiva del titolo applicato dal giudice della cognizione.
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