Cassazione Civile, Ordinanza n. 11416/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, preso atto della reciproca rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. Non vi è stata decisione nel merito sulle censure proposte.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della banca per il pagamento in solido di una rilevante somma. Gli opponenti, costituiti dalla debitrice principale e dai fideiussori, contestavano la sussistenza e l'ammontare del credito bancario deducendo: addebiti non dovuti, anatocismo, usura soggettiva e oggettiva, variazioni unilaterali peggiorative dei tassi, commissioni di massimo scoperto non pattuite, con richiesta di rideterminazione del saldo, restituzione delle somme indebitamente addebitate, corretta segnalazione alla Centrale Rischi e liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. Dopo il fallimento della società debitrice, il giudizio era stato riassunto dai fideiussori. In appello la Corte territoriale ha accolto solo parzialmente le doglianze, quantificando il credito bancario in misura inferiore, e ha affermato, quanto alla nullità parziale ex art. 1419 c.c., che l'estensione all'intero contratto richiede la prova che la clausola colpita sia essenziale e non autonomamente scindibile, prova non offerta dai fideiussori. In Cassazione le parti hanno poi reciprocamente rinunciato ai ricorsi.
Norme richiamate
Richiamato come fondamento della domanda di liberazione dei fideiussori, ma la domanda era stata ritenuta infondata nei gradi di merito.
La nullità parziale si estende all'intero contratto solo se chi la invoca dimostra che la clausola invalidata non ha autonoma esistenza né persegue un risultato distinto, e che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto.
La reciproca rinuncia ai ricorsi, debitamente formalizzata, comporta l'estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca, la Corte dispone la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La rinuncia reciproca ai ricorsi, se rituale e formalizzata nelle forme di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame del merito.
- La domanda di estensione della nullità all'intero contratto per nullità di singole clausole richiede la prova rigorosa della non autonomia della parte colpita e della decisività della clausola rispetto all'assetto negoziale complessivo.
- Chi invoca la nullità totale del contratto per invalidità parziale deve allegare e dimostrare elementi idonei a provare che, in assenza della clausola viziata, il contratto non sarebbe stato concluso.
- La compensazione delle spese è conseguenza coerente dell'estinzione del giudizio per rinuncia reciproca quando le parti la richiedano e il giudice vi provveda.
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