Cassazione Penale, Ordinanza n. 09529/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per opere abusive realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge per omessa assunzione di una prova decisiva, lamentando che il giudice di merito avesse revocato l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e che la corte d'appello non avesse disposto l'assunzione della testimonianza richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a chiedere l'escussione di un teste, senza spiegare perché la deposizione fosse realmente rilevante e decisiva; ha quindi ritenuto il motivo privo di specificità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'omessa assunzione della prova testimoniale non fosse specifica, perché non erano state indicate le ragioni concrete della rilevanza e decisività della deposizione richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio per cui la sanzione non si applica solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per le opere abusive; nel caso concreto la condanna riguardava la realizzazione di opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
La parte ricorrente invocava l'omessa assunzione di una prova decisiva in appello; la Corte ha rilevato che la doglianza non era specifica perché non illustrava la decisività della testimonianza richiesta.
Disposizione che consente al giudice di disporre l'assunzione di prove anche d'ufficio; nel caso, l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali era stata revocata dal giudice di primo grado.
Richiamato per il principio di specificità dei motivi di impugnazione: chi contesta la revoca di una prova già ammessa deve spiegare perché la prova sia rilevante ai fini della decisione.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Rv. 2855809
Richiamata quale precedente sul principio di specificità: l'ammissibilità della censura contro la revoca di una prova testimoniale già ammessa richiede l'indicazione delle ragioni per cui la deposizione sarebbe stata rilevante.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la revoca di una prova testimoniale già ammessa, non basta lamentare in modo generico la mancata assunzione della prova: occorre indicare puntualmente perché la deposizione fosse rilevante e decisiva ai fini della decisione.
- Il controllo di ammissibilità del motivo è governato dal principio di specificità: la censura deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e spiegare in cosa consista l'errore denunciato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In tema di prova testimoniale revocata, la mera riproposizione della richiesta di escussione del teste non è sufficiente se non è accompagnata dalla dimostrazione della sua effettiva incidenza sul thema decidendum.
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