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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09619/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per lavori di posa in opera di cordoli, pavimenti autobloccanti e una scalinata, con fornitura del materiale di posa, eseguiti presso l'immobile del committente. Il committente proponeva opposizione sostenendo che le opere non erano mai state eseguite, poiché non aveva dato corso all'appalto ritenendo eccessivo il preventivo. Il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto. In appello il committente contestava la valutazione delle prove sull'an debeatur e sul quantum debeatur e la liquidazione delle spese; la Corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame, riduceva il compenso a euro 6.100,00 oltre IVA sulla base della CTU, revocava il decreto ingiuntivo e disponeva la restituzione della differenza rispetto a quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. In Cassazione la società appaltatrice articolava tre motivi: 1) omessa pronuncia sugli interessi legali richiesti nel ricorso monitorio e accordati nel decreto ingiuntivo; 2) nullità della statuizione restitutoria perché la richiesta sarebbe stata formulata tardivamente solo in comparsa conclusionale; 3) violazione degli artt. 336, 653 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello disposto la restituzione di tutte le somme versate, invece che della sola eccedenza, oltre a contestazioni sulle spese di esecuzione e monitorie. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, infondato il secondo e inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al primo motivo e, decidendo nel merito, ha riconosciuto dovuti il compenso ridotto di euro 6.100,00 oltre IVA e gli interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo, confermando per il resto la restituzione dell'eccedenza e regolando le spese con compensazione parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo per omessa pronuncia sugli interessi legali, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello solo sul punto degli interessi e, decidendo nel merito, ha stabilito che il committente deve pagare alla società appaltatrice la somma di euro 6.100,00 oltre IVA e interessi legali dalla domanda monitoria sino al soddisfo. È rimasta ferma la statuizione restitutoria limitata alla differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto effettivamente dovuto. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per un terzo e il resistente è stato condannato a rifondere i residui due terzi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; la mancata statuizione sugli interessi legali espressamente richiesti integra omessa pronuncia e quindi vizio di infra-petizione.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto agli interessi legali sul credito dovuto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge relativa agli interessi e alla restituzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare la nullità della sentenza sulla statuizione restitutoria.

  • art. 345 c.p.c.

    L'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non è considerata domanda nuova in appello.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della decisione impugnata comporta gli effetti restitutori conseguenti alla modifica del titolo.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla restituzione delle somme e sugli effetti della revoca/riforma del decreto ingiuntivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    Usato per ritenere procedibile il ricorso, perché notificato entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 1284 c.c.

    Indicato quale base del saggio degli interessi legali dovuti dalla domanda monitoria al saldo.

Massime di principio

  • Integra omessa pronuncia il provvedimento che condanni al pagamento della sola sorte capitale, senza statuire sugli interessi legali espressamente richiesti in domanda e già riconosciuti nel titolo monitorio.
  • Nel giudizio di appello, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova, poiché è conseguenza fisiologica della richiesta di riforma della decisione; se il pagamento interviene in corso di causa, la relativa istanza può essere formulata anche in comparsa conclusionale o all'udienza di precisazione delle conclusioni.
  • Quando la sentenza impugnata è cassata solo su un capo e la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. riconoscendo direttamente il diritto omesso.
  • La restituzione conseguente alla riforma di una decisione va commisurata all'eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, non alla totale somma versata in esecuzione, salvo che il nuovo assetto decisorio comporti l'eliminazione integrale del titolo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoDecreto ingiuntivoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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