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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07168/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza, limitatamente alla statuizione con cui era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena. Con un unico motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la revoca fosse fondata su presupposti giuridici errati. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a reiterare le stesse censure già prospettate in appello, senza una critica argomentata del provvedimento di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze già esposte in appello e privo del necessario confronto critico con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva spiegato che l'imputato aveva già fruito in precedenza per due volte della sospensione condizionale della pena, sicché il beneficio non poteva essere nuovamente concesso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza; la sentenza impugnata è intervenuta sulla relativa pena e sulla revoca della sospensione condizionale

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono essere specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, confrontandosi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza di appello.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le medesime censure già dedotte in appello e già motivate come infondate, senza indicare specificamente gli errori di diritto o di fatto della decisione impugnata.
  • La mera allegazione di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non è sufficiente a evitare l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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