Cassazione Penale, Ordinanza n. 38053/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando la configurabilità del dolo nell'omessa indicazione dei redditi del nucleo familiare rilevanti per il beneficio richiesto. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi si limitassero a reiterare questioni già dedotte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto logica e congrua la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo, desunto dalla piena conoscenza, da parte dell'imputato, della composizione del nucleo familiare e dall'omessa indicazione dei redditi della madre convivente, decisivi ai fini del beneficio. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto corretta la negazione della particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del danno, nonché legittimo il diniego delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi, richiamando il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non ne specifica il contenuto, ma il caso riguarda un'omissione rilevante ai fini dell'accesso a un beneficio economico.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta esigua, avuto riguardo alle modalità dell'azione e all'entità del danno.
Le attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi di segno positivo; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha rafforzato l'esigenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione delle doglianze già sottoposte al giudice di appello, senza un concreto confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla piena conoscenza da parte dell'agente dei dati di fatto rilevanti e dall'omissione consapevole di informazioni decisive per il conseguimento del beneficio richiesto.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti modalità non minime e abbia determinato un danno non trascurabile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato con l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
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