Cassazione Penale, Ordinanza n. 12198/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale. I motivi erano quattro: 1) deduceva inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione, lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius per asserita modifica del capo d'imputazione in appello; 2) censurava violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, contestando l'effettiva irregolare tenuta della contabilità; 3) contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) lamentava vizio motivazionale e violazione di legge nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva semplicemente condiviso la riqualificazione operata dal Tribunale, senza integrare una reformatio in peius, e comunque inammissibile perché non era stata spiegata la maggiore gravità della contestazione riqualificata. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, poiché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito e manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e non occorre la confutazione di tutti gli elementi dedotti dalle parti. Anche il quarto motivo è stato considerato non consentito e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione risultava adeguata. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le condotte di irregolare tenuta delle scritture contabili e di omessa tenuta sono previste e sanzionate nello stesso modo, sicché non è dimostrata una maggiore gravità della riqualificazione contestata.
La graduazione della pena e la determinazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione congrua.
Non citato espressamente nel testo, ma richiamato implicitamente nel tema delle attenuanti generiche; il giudice di merito può negarle con motivazione sintetica purché riferita agli elementi ritenuti decisivi.
Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o degli elementi di fatto posti a base della decisione; la censura è ammissibile solo se evidenzia un vero vizio di legittimità della motivazione o della legge applicata.
- La deduzione di violazione del divieto di reformatio in peius richiede di indicare in modo specifico quale aggravamento sostanziale sia derivato dalla decisione di appello; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario che confuti analiticamente tutti gli argomenti favorevoli dedotti dall'imputato.
- La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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