Cassazione Penale, Ordinanza n. 27540/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e comunque aspecifico nella parte riferita ad alcuni semestri, perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata. Con l'unico motivo ha contestato la valutazione di non gravità degli illeciti disciplinari a lui addebitati e, quindi, la conclusione del giudice di merito secondo cui tali condotte dimostrassero la mancata partecipazione all'opera di rieducazione e precludessero il beneficio. La Corte rileva che le censure sono in larga parte una riproposizione di doglianze già esaminate e disattese, e che, per alcuni semestri indicati, il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza, la quale aveva valorizzato anche condotte successive, consistite nella partecipazione a una rivolta carceraria e nel possesso clandestino di un telefonino, come indice della mancata adesione al percorso rieducativo anche nei periodi precedenti.
Norme richiamate
La liberazione anticipata presuppone la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; la valutazione negativa su tale partecipazione legittima il rigetto del beneficio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese integra inammissibilità.
- In materia di liberazione anticipata, il giudice può valorizzare anche condotte successive del detenuto come elementi rivelatori della mancata, sincera e convinta adesione al percorso rieducativo nel periodo di riferimento.
- La successiva ricaduta in condotte antigiuridiche o disciplinarmente rilevanti può essere considerata indice della mancanza di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione anche per semestri anteriori, se coerentemente motivato.
- La contestazione sulla gravità degli illeciti disciplinari è inammissibile in cassazione quando si risolve in una diversa lettura del fatto senza incidere sulla coerenza logico-giuridica della motivazione di merito.
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