Cassazione Penale, Sentenza n. 1722/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui sono state confermate le statuizioni civili di condanna: il ricorrente censura vizio di motivazione sostenendo che la sentenza di appello si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione del primo grado ("copia-incolla") senza compiere i necessari accertamenti sulla sussistenza del reato, omissione che renderebbe infondate le condanne civili e il risarcimento in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse invece esaminato e motivato i principali snodi probatori (mancanza di documenti attestanti il passaggio di proprietà, dichiarazioni della vedova FRANCO che smentivano la disponibilità del veicolo, e la rilevanza della rinuncia dell'avv. REGA dopo la scoperta che alcune fotografie erano riferibili ad altro sinistro), confermando le statuizioni civili nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in Euro 450 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato ascritto (appropriazione indebita). La sentenza di merito aveva imputato al ricorrente il reato in concorso; in sede di appello il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione ma le valutazioni probatorie sottostanti alla responsabilità civile sono state ritenute sufficientemente motivate.
Norma che disciplina le cause di proscioglimento immediate. La Cassazione osserva che la Corte d'Appello non si è limitata ad applicare l'art. 129 ma ha compiuto una valutazione più ampia delle risultanze probatorie ai fini civili.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Disposizione che ha consentito il trattamento del procedimento con il contraddittorio scritto; la Cassazione rileva che, avendo il procedimento seguito tale modalità scritta, l'eventuale impedimento fisico del difensore non dava diritto alla differimento dell'udienza.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e ben motivate: deduzioni generiche o la mera affermazione di "copia-incolla" motivazionale possono rendere il ricorso inammissibile.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce che la Corte d'Appello valuti e confermi le statuizioni civili, purché fornisca una motivazione puntuale sulle risultanze probatorie a fondamento della responsabilità civile.
- La mancanza di documenti probatori formali (es. atto di trasferimento di proprietà) e le dichiarazioni contraddittorie di testimoni possono essere decisive per smentire la tesi difensiva di un passaggio di proprietà anteriore al sinistro.
- Nei procedimenti trattati con contraddittorio scritto (ex art. 23, c.8, d.l. 137/2020) l'assenza fisica del difensore non costituisce di per sé motivo valido di rinvio dell'udienza.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
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