Cassazione Civile, Ordinanza n. 08338/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditori)
La controversia
La controversia riguarda la vendita di un fondo agricolo e la successiva azione di riscatto agrario proposta da una proprietaria confinante, la quale sosteneva di avere diritto di prelazione ex art. 8 l. 590/1965 e art. 7 l. 817/1971. Gli acquirenti originari, dopo aver venduto a terzi il fondo acquistato anni prima, erano stati chiamati in garanzia dall'acquirente finale per l'evizione parziale derivante dall'accoglimento del retratto. In cassazione i venditori hanno dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di vendita per mancanza dei presupposti del retratto; violazione delle norme sulla prelazione agraria per avere la Corte d'appello ritenuto sufficiente la sola qualità di proprietaria confinante senza verificare tutte le condizioni soggettive e oggettive richieste dall'art. 8 l. 590/1965; errata qualificazione della controparte come coltivatrice diretta e errata valutazione delle prove; violazioni in tema di onere della prova; erronea regolazione delle spese e della responsabilità per evizione; omessa pronuncia sulla dedotta decadenza della retraente per mancato pagamento del prezzo nel termine assegnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, e ha assorbito il quinto motivo sulle spese. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, rilevando che, per effetto della chiamata in garanzia, vi era inscindibilità processuale delle cause e non si era formato un giudicato autonomo sul capo relativo al retratto; pertanto l'omessa pronuncia sulla dedotta decadenza non era decisiva. Il rinvio dovrà riesaminare il merito della prelazione/riscatto agrario applicando il principio secondo cui anche il proprietario confinante deve possedere tutte le condizioni previste dall'art. 8 l. 590/1965, cui l'art. 7 l. 817/1971 rinvia integralmente.
Norme richiamate
viene richiamato come base dei diversi motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale
l'omessa pronuncia è denunciabile, ma la censura è irrilevante se l'omissione non ha inciso sul decisum
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di decisione e al giusto processo
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
il diritto di prelazione del proprietario confinante rinvia integralmente alle condizioni dell'art. 8 l. 590/1965
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
stabilisce le condizioni soggettive e oggettive per l'esercizio della prelazione e del riscatto agrario, applicabili anche al confinante
art. 51 l. 26 maggio 1965, n. 590
richiamato nei motivi come norma sulla prelazione agraria
la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla decisione secondo diritto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per asserita motivazione mancante o apparente
norma sulla garanzia per evizione, posta a fondamento della chiamata in garanzia dei venditori
richiamati dai ricorrenti per sostenere la correttezza e buona fede del proprio comportamento
richiamato dai ricorrenti in tema di concorso del fatto del danneggiato e riduzione del danno
richiamato dai ricorrenti in relazione alla condotta precontrattuale della parte acquirente
richiamato in tema di giudicato sostanziale
richiamato in tema di formazione del giudicato formale
art. 1 l. 8 gennaio 1979, n. 2
richiamato per il termine di pagamento del prezzo nel retratto agrario
richiamato in motivazione per l'inscindibilità delle cause in presenza di chiamata in garanzia
Massime di principio
- Il proprietario di un fondo agricolo confinante con altro fondo venduto può esercitare la prelazione e il riscatto agrario solo se ricorrono tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per gli altri aventi diritto dall'art. 8 l. 590/1965, poiché l'art. 7 l. 817/1971 non crea un autonomo titolo di prelazione sganciato da quei requisiti.
- La qualità di proprietario confinante non basta da sola a fondare il diritto di prelazione agraria: occorre anche la prova della qualifica di coltivatore diretto, della coltivazione diretta dei fondi, dell'adeguatezza della forza lavorativa familiare e delle ulteriori condizioni legalmente previste.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non quando si contesta, in sostanza, la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su una questione processuale o di merito non determina cassazione se la censura è priva di decisività, cioè se la questione omessa risulta comunque infondata o inidonea a incidere sul dispositivo.
- La chiamata in garanzia può determinare un litisconsorzio necessario processuale e l'inscindibilità delle cause ai fini dell'impugnazione, con conseguente impossibilità di formarsi un giudicato parziale autonomo su capi strettamente dipendenti tra loro.
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