Cassazione Penale, Sentenza n. 28882/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: 1) impugnazione della sussistenza del reato di truffa (art. 640 c.p.) sostenendo che l'imputato si limitò a presentare in banca moduli di bonifico già compilati e sottoscritti dallo zio, ignaro della morte di questi, senza artifici o volontà di ingannare; il silenzio non sarebbe tale da integrare raggiro e il mero approfittamento dell'errore altrui non costituirebbe truffa. 2) censura sulla condizione di procedibilità: la querela era stata presentata dal direttore di filiale che non era titolare delle somme sul conto e non avrebbe partecipato all'operazione, quindi sarebbe mancata la legittimazione a proporre querela. 3) contestazione della configurabilità del delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.): si sostiene che il comportamento era meramente omissivo e che il reato, a forma vincolata, richiede atti positivi non presenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corrette e coerenti le valutazioni della Corte d'appello: la consegna in banca dei moduli accompagnata da un silenzio intenzionale su identità e legittimazione costituisce artificio o raggiro e comportamenti concludenti idonei alla sostituzione di persona; il dolo è desumibile anche dal rapporto di stretta parentela; la legittimazione a proporre querela spettava al direttore di filiale per le responsabilità gestionali e la titolarità di fatto dell'interesse protetto. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che artifici o raggiri possano consistere anche in comportamenti non necessariamente verbali, come la consegna di moduli accompagnata dal silenzio intenzionale sulle proprie generalita e sulla mancanza di legittimazione, idonei a indurre in errore il personale bancario.
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
La sostituzione di persona può realizzarsi tramite comportamenti concludenti non verbali che inducano il soggetto passivo a ritenere l'agente titolare di altre generalita o qualita; non e' esclusa perche' manchino parole esplicite.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi)
Richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di impugnazione presentati in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammenda)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha operato la liquidazione nella misura indicata.
Principio del favor querelae e giurisprudenza consolidata
La qualita' per proporre querela nei reati patrimoniali bancari puo' essere riconosciuta non solo al titolare formale ma anche a chi ha la responsabilita' gestionale o la titolarita' di fatto dell'interesse protetto (es. direttore di filiale), per cui la querela presentata dal direttore e' stata ritenuta valida.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Richiamata in tema di parametri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie nella materia processuale penale; utilizzata dalla Corte per motivare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera consegna di documenti firmati da altri puo' integrare il reato di truffa se e' accompagnata da comportamenti concludenti o da un silenzio intenzionale che inducano in errore il personale addetto; il raggiro non richiede sempre dichiarazioni esplicite.
- La sostituzione di persona puo' realizzarsi anche mediante condotte non verbali che determinano l'attribuzione di false generalita o qualita: valutare gli elementi concludenti e il contesto comunicativo.
- Nel contesto bancario la legittimazione a proporre querela puo' spettare al responsabile di filiale o al gestore di fatto dell'interesse leso, per il principio del favor querelae e la tutela rafforzata dei patrimoni.
- I motivi di cassazione che si limitano a riproporre questioni gia' analizzate e respinte in sede di merito, senza indicare specifici vizi di diritto, sono inammissibili per genericita e ripetitivita'.
- Il dolo puo' essere dedotto anche da circostanze fattuali quali stretti rapporti di parentela e omissioni colpevoli in presenza di obblighi informativi, se le condotte sono ritenute idonee ad indurre in errore il soggetto passivo.
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