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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28882/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: 1) impugnazione della sussistenza del reato di truffa (art. 640 c.p.) sostenendo che l'imputato si limitò a presentare in banca moduli di bonifico già compilati e sottoscritti dallo zio, ignaro della morte di questi, senza artifici o volontà di ingannare; il silenzio non sarebbe tale da integrare raggiro e il mero approfittamento dell'errore altrui non costituirebbe truffa. 2) censura sulla condizione di procedibilità: la querela era stata presentata dal direttore di filiale che non era titolare delle somme sul conto e non avrebbe partecipato all'operazione, quindi sarebbe mancata la legittimazione a proporre querela. 3) contestazione della configurabilità del delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.): si sostiene che il comportamento era meramente omissivo e che il reato, a forma vincolata, richiede atti positivi non presenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corrette e coerenti le valutazioni della Corte d'appello: la consegna in banca dei moduli accompagnata da un silenzio intenzionale su identità e legittimazione costituisce artificio o raggiro e comportamenti concludenti idonei alla sostituzione di persona; il dolo è desumibile anche dal rapporto di stretta parentela; la legittimazione a proporre querela spettava al direttore di filiale per le responsabilità gestionali e la titolarità di fatto dell'interesse protetto. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che artifici o raggiri possano consistere anche in comportamenti non necessariamente verbali, come la consegna di moduli accompagnata dal silenzio intenzionale sulle proprie generalita e sulla mancanza di legittimazione, idonei a indurre in errore il personale bancario.

  • art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)

    La sostituzione di persona può realizzarsi tramite comportamenti concludenti non verbali che inducano il soggetto passivo a ritenere l'agente titolare di altre generalita o qualita; non e' esclusa perche' manchino parole esplicite.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi)

    Richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di impugnazione presentati in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammenda)

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha operato la liquidazione nella misura indicata.

  • Principio del favor querelae e giurisprudenza consolidata

    La qualita' per proporre querela nei reati patrimoniali bancari puo' essere riconosciuta non solo al titolare formale ma anche a chi ha la responsabilita' gestionale o la titolarita' di fatto dell'interesse protetto (es. direttore di filiale), per cui la querela presentata dal direttore e' stata ritenuta valida.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)

    Richiamata in tema di parametri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie nella materia processuale penale; utilizzata dalla Corte per motivare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera consegna di documenti firmati da altri puo' integrare il reato di truffa se e' accompagnata da comportamenti concludenti o da un silenzio intenzionale che inducano in errore il personale addetto; il raggiro non richiede sempre dichiarazioni esplicite.
  • La sostituzione di persona puo' realizzarsi anche mediante condotte non verbali che determinano l'attribuzione di false generalita o qualita: valutare gli elementi concludenti e il contesto comunicativo.
  • Nel contesto bancario la legittimazione a proporre querela puo' spettare al responsabile di filiale o al gestore di fatto dell'interesse leso, per il principio del favor querelae e la tutela rafforzata dei patrimoni.
  • I motivi di cassazione che si limitano a riproporre questioni gia' analizzate e respinte in sede di merito, senza indicare specifici vizi di diritto, sono inammissibili per genericita e ripetitivita'.
  • Il dolo puo' essere dedotto anche da circostanze fattuali quali stretti rapporti di parentela e omissioni colpevoli in presenza di obblighi informativi, se le condotte sono ritenute idonee ad indurre in errore il soggetto passivo.

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