Cassazione Civile, Ordinanza n. 08528/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una scrittura privata non autenticata con cui erano stati trasferiti un appartamento in Roma e il relativo prezzo era stato pattuito in parte mediante compensazione con un credito derivante da una precedente transazione e in parte mediante accollo del mutuo ipotecario gravante sul bene. L'acquirente aveva chiesto l'accertamento dell'autenticità delle firme dei venditori per poter trascrivere l'atto. Alcuni istituti di credito, deducendo di essere creditori dei venditori in forza di fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni di una società, erano intervenuti nel giudizio chiedendo la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di alienazione, ritenuto preordinato in loro danno. In primo grado la domanda dell'acquirente era stata accolta quanto all'autenticità delle firme, ma era stata anche accolta l'azione revocatoria dei creditori. La Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione l'acquirente deduceva: 1) violazione dell'art. 268 c.p.c., sostenendo che gli interventi dei creditori, qualificabili come interventi litisconsortili o principali ex art. 105 c.p.c., fossero tardivi perché proposti dopo le preclusioni per le parti originarie; 2) illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.c. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al terzo di proporre domande nuove quando alle parti originarie ciò non è più consentito; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa o apparente motivazione sulla questione dell'anteriorità dei crediti dei terzi rispetto all'atto impugnato, lamentando altresì difetto di prova dell'anteriorità e assenza di data certa della scrittura privata ai sensi dell'art. 2704 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in caso di intervento principale o litisconsortile, il terzo può proporre autonomamente domande fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendo soltanto accettare il processo nello stato in cui si trova quanto alle preclusioni già maturate per le parti originarie; la disciplina non è costituzionalmente illegittima perché non impedisce in modo irragionevole la tutela del terzo, che può comunque agire con autonomo giudizio o con opposizione di terzo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ha respinto anche l'istanza di integrazione del contraddittorio, ritenuta superflua in presenza di ricorso prima facie infondato. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascuna controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La preclusione prevista dalla norma non si estende all'attività assertiva del terzo interveniente: il terzo può proporre domande autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova rispetto alle preclusioni istruttorie già maturate.
L'intervento del terzo può essere anche litisconsortile o principale, con possibilità di introdurre una domanda autonoma connessa al giudizio pendente.
È la norma invocata dai creditori per ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo asseritamente preordinato a pregiudicare la garanzia patrimoniale.
È richiamato dal ricorrente per contestare la data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa valutazione del fatto.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta poiché in realtà si tendeva a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
art. 24 Cost.
La Corte ribadisce che il diritto di difesa non impone di poter esercitare la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti; il limite è che non sia reso impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto.
art. 111 Cost.
La disciplina delle preclusioni e dell'intervento del terzo è letta in chiave di ragionevole durata, regolare svolgimento del processo ed equilibrio dei poteri processuali.
Richiamato come parametro del principio della decadenza non imputabile alla parte, in contrapposizione alle scelte processuali facoltative del terzo interveniente.
Sono richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e formalità superflue, specie quando il ricorso sia prima facie infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Indicato come rimedio alternativo a tutela del terzo, insieme all'autonomo giudizio, quando l'intervento nel processo altrui non consenta di riaprire le preclusioni già maturate.
Massime di principio
- Nel caso di intervento principale o litisconsortile del terzo, l'art. 268 c.p.c. consente al terzo di proporre domande nuove e autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; ciò non comporta però la riapertura delle preclusioni già maturate per le parti originarie.
- Il terzo interveniente nel processo pendente deve accettare lo stato del giudizio al momento del suo ingresso, restando soggetto alle preclusioni istruttorie già verificatesi, ma può comunque far valere in quel processo la propria pretesa connessa.
- La disciplina delle preclusioni processuali e dell'intervento del terzo non viola di per sé gli artt. 24 e 111 Cost., purché non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa e mantenga un equilibrio ragionevole tra concentrazione delle cause, economia processuale e parità delle parti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura è ammissibile solo se indica specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali effettivi, non quando mira a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti.
- Quando il ricorso per cassazione risulti prima facie infondato, è superfluo disporre integrazioni del contraddittorio o rinnovazioni di notifiche, se ciò comporterebbe solo un inutile aggravio e un ritardo nella definizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08366/2024 del 28/03/2024
- ordinanza_civile · 28 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08367/2024 del 28/03/2024
- ordinanza_civile · 28 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08369/2024 del 28/03/2024
- ordinanza_civile · 28 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08376/2024 del 28/03/2024
- ordinanza_civile · 28 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08377/2024 del 28/03/2024
- ordinanza_civile · 28 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08379/2024 del 28/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →