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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33037/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa originariamente da una banca e poi proseguita dalla cessionaria del credito, la debitrice esecutata ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo esecutivo per il mancato tempestivo versamento, da parte della creditrice, delle somme necessarie alla pubblicazione dell'ordinanza di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza; il tribunale, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha rigettato il reclamo; la corte d'appello ha confermato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la debitrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 630 e 631 bis c.p.c. e dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che il termine assegnato per il versamento del fondo spese e per la pubblicazione dovesse considerarsi perentorio e che il suo inutile decorso, imputabile alla creditrice, integrasse causa di estinzione tipica dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ai creditori per anticipare le spese di pubblicità e il fondo spese ha natura ordinatoria, non perentoria, e che il suo mancato rispetto non determina l'estinzione tipica ex art. 631 bis c.p.c., ma al più l'improcedibilità/improseguibilità dell'esecuzione. L'estinzione tipica presuppone invece la mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, una volta che l'esperimento di vendita sia stato fissato, per inerzia o inadempimento del creditore rispetto a quello specifico adempimento. La Corte ha inoltre precisato che eventuali questioni di improcedibilità non potevano essere fatte valere con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma, se del caso, con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    Il reclamo al tribunale in composizione collegiale riguarda la verifica della sussistenza di una causa di estinzione tipica del processo esecutivo; non è il rimedio per far valere questioni di improcedibilità/improseguibilità dell'esecuzione.

  • art. 631 bis c.p.c.

    L'estinzione tipica dell'esecuzione si verifica solo per omessa o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, una volta fissata la vendita, per inerzia o inadempimento del creditore rispetto a quello specifico adempimento.

  • art. 490 c.p.c.

    Il termine di almeno quarantacinque giorni prima della presentazione delle offerte rileva quale riferimento per la tempestiva pubblicazione dell'avviso di vendita; il suo mancato rispetto, in tale specifico contesto, è presupposto dell'estinzione tipica ex art. 631 bis c.p.c.

  • art. 153 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla perentorietà del termine, ma la Corte non accoglie tale lettura rispetto al termine per il versamento del fondo spese.

  • art. 617 c.p.c.

    L'eventuale improcedibilità dell'esecuzione deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.

  • art. 18 bis del D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115

    Il contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche rientra tra le spese di pubblicità da anticipare, ma il termine per il relativo versamento ha natura ordinatoria.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo immobiliare, il termine assegnato al creditore per anticipare il fondo spese e le spese di pubblicità ha natura ordinatoria, salvo diversa e specifica previsione, e il suo mancato rispetto non integra di per sé l'estinzione tipica dell'esecuzione.
  • L'estinzione tipica ex art. 631 bis c.p.c. presuppone la mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche dopo la fissazione dell'esperimento di vendita, non il semplice ritardo nel versamento delle somme necessarie alla pubblicazione.
  • La verifica della sussistenza di una causa di estinzione tipica del processo esecutivo va tenuta distinta dalla valutazione di eventuali cause di improcedibilità o improseguibilità della procedura, che seguono rimedi diversi.
  • Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è circoscritto all'accertamento dell'estinzione tipica e non può essere utilizzato per far valere questioni di improcedibilità dell'esecuzione, deducibili, se del caso, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Quando la censura investe solo la tardività del versamento del fondo spese e non la mancata/tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita nei termini rilevanti, non si configura la fattispecie estintiva tipizzata dall'art. 631 bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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