Cassazione Penale, Sentenza n. 38301/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo violazione degli artt. 606, comma 1, lett. B) e E) c.p.p., in relazione agli artt. 56 e 640, comma 2, c.p. e lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il nucleo dell'eccezione era che si era in presenza di tentativo di truffa e non di truffa consumata, poiché la consegna del denaro era avvenuta con una 'consegna controllata' dalla polizia allertata dalla persona offesa, mancando dunque l'ingiusto profitto e l'acquisizione della disponibilità autonoma del denaro; inoltre si difendeva che l'atto di disposizione patrimoniale non era stato determinato da una reale induzione in errore ma aveva finalità di assicurare gli autori materiali alla giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la vicenda costituisce tentativo di truffa perche la consegna del denaro era avvenuta nell'ambito di una operazione di polizia appositamente predisposta (consegna controllata), impedendo l'acquisizione autonoma e definitiva del profitto da parte degli indagati e l'effettiva induzione in errore della persona offesa. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame e per valutare l'eventuale applicazione di altra misura cautelare compatibile con i limiti edittali del tentativo di truffa aggravata (non consentente la custodia in carcere). Disposta l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa, e l'invio della comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e E)
Norma indicata come base di censura in cassazione: la Corte rileva errori di motivazione e violazione di legge della decisione impugnata, ritenendo che il giudice del riesame abbia errato nel qualificare come consumata la truffa.
Definizione di tentativo: applicata per affermare che, quando l'evento è impedito da un fatto esterno come la consegna controllata dalla polizia, si configura il tentativo e non il delitto consumato.
Norma che disciplina la truffa aggravata: la Corte interpreta che l'aggravamento e la consumazione richiedono l'ingiusto profitto concretamente acquisito o la disponibilità autonoma del bene, fattori mancanti in caso di consegna controllata.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di comunicazione al Procuratore generale in sede per le competenze di controllo dopo l'annullamento con rinvio.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; norma procedurale sul dibattimento del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La 'consegna controllata' da parte della polizia, quando impedisce l'acquisizione autonoma e definitiva del denaro o del bene, porta a qualificare il reato come tentativo e non come consumazione della truffa.
- Per distinguere tentativo da consumazione in materia di truffa occorre verificare: a) se l'atto di disposizione patrimoniale è stato determinato da una reale induzione in errore; b) se l'agente ha acquisito la disponibilità autonoma e definitiva del profitto.
- La presenza di una vigilanza o di un'operazione di polizia predisposta è sufficiente, anche se non continua in senso formale, a far ritenere impedito il perfezionamento del profitto quando rende impossibile l'effettivo smarrimento del bene da parte della vittima.
- La qualificazione come tentativo può incidere sulla sussistenza e sulla tipologia delle misure cautelari applicabili: pene edittali inferiori per il tentativo possono escludere la custodia in carcere e favorire misure meno afflittive.
- In sede difensiva è rilevante documentare l'esistenza di una consegna controllata e l'assenza di acquistata disponibilità autonoma del bene, nonché argomentare l'assenza di induzione in errore reale da parte della vittima.
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