Cassazione Penale, Sentenza n. 31874/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (23/01/2025) che aveva confermato l'assoluzione pronunziata dal Tribunale di Palermo (05/06/2023) ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. Va dedotto che il ricorrente censura: 1) l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti senza decreto di autorizzazione e in violazione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30/06/2003 n.196 (codice della privacy), considerando violata la disciplina introdotta dal d.l. 30/09/2021 n.132 e dalla relativa legge di conversione; 2) nullità della sentenza e vizio di motivazione per mancata esclusione dei tabulati; 3) error in iudicando nella qualificazione del fatto come ricettazione (art. 648 c.p.) e non come incauto acquisto (art. 712 c.p.), sostenendo che la responsabilità sarebbe stata basata esclusivamente sui tabulati e che le emergenze investigative non identificavano con sufficiente certezza l'imputato quale utilizzatore del telefonino rubato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: è stata ritenuta mera reiterazione delle identiche questioni già svolte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano motivato che i tabulati erano utilizzabili in ragione della norma transitoria (nuovo regime non applicabile retroattivamente ai tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore del nuovo assetto); inoltre non si era affermata la responsabilità esclusivamente sui tabulati, ma erano stati valorizzati altri elementi, soprattutto la materiale disponibilità del telefonino rubato e la mancata spiegazione delle modalità di acquisto del bene. La Corte ha poi osservato che per configurare l'ipotesi di incauto acquisto è necessario dimostrare l'effettivo acquisto e le circostanze che avrebbero potuto mettere in sospetto la sua lecita provenienza, elementi mancanti nel caso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione equitativa di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 30/06/2003 n.196 (codice della privacy), art. 132, comma 3
La Corte di merito ha interpretato la norma nella prospettiva della regola transitoria: il nuovo regime introdotto dal successivo d.l. non si applica ai tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, rendendo pertanto utilizzabili i tabulati acquisiti anteriormente.
d.l. 30/09/2021 n.132, art. 1 e legge di conversione 23/11/2021 n.178, art. 1, co. 1‑bis
Riferimento alle modifiche normative sul regime dei dati telefonici; la Corte ha ritenuto che la disciplina nuova non fosse applicabile retroattivamente ai tabulati oggetto del procedimento.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha confermato che la presenza materiale di un bene provento di furto nella disponibilità dell'imputato, unita alla mancata fornitura di una spiegazione attendibile sull'origine, può integrare la ricettazione.
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)
Per qualificare il fatto come incauto acquisto è necessaria la dimostrazione dell'effettivo acquisto e di circostanze tali da poter ragionevolmente indurre in sospetto la provenienza illecita; in mancanza di prova dell'acquisto non è configurabile l'art. 712 c.p.
L'articolo è richiamato come titolo dell'assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale; dal testo emerge che l'assoluzione era stata formulata ai sensi di tale disposizione.
Norma procedurale che consente la condanna per spese e la determinazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per comminare al ricorrente le spese e la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Se i tabulati telefonici sono stati acquisiti prima dell'entrata in vigore di una nuova disciplina sulla loro utilizzabilità, la regola transitoria può renderli utilizzabili: verificare sempre la data di acquisizione rispetto alla data di entrata in vigore della norma.
- La mera censura sull'inutilizzabilità di un elemento probatorio è inammissibile in Cassazione se non si dimostra la sua decisività rispetto alla decisione (necessaria la "prova di resistenza").
- La materiale disponibilità di un bene provento di reato, unita all'assenza di una spiegazione plausibile sull'origine, può costituire prova idonea per ricostruire la ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.; l'alternativa di incauto acquisto richiede la dimostrazione dell'acquisto e di circostanze che avrebbero dovuto insospettire una persona di media avvedutezza.
- In sede di cassazione non sono ammessi motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già disattese in appello senza contestare punto per punto la motivazione della corte di merito.
- In caso di ricorso inammissibile per aspecificità o reiterazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda: è quindi importante che il motivo di cassazione espliciti la rilevanza decisoria degli elementi di prova impugnati.
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